Art. 3. Progetti integrati 1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento degli enti locali e' data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilita' ad assolvere agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.