Art. 3.
                          Progetti integrati
  1. Nella ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il
coinvolgimento degli  enti locali  e' data  la precedenza  a progetti
conseguenti  ad accordi  nei quali  gli enti  locali abbiano  dato la
concreta disponibilita' ad assolvere agli obblighi loro spettanti per
legge, ovvero a quelli deliberati da reti di scuole.