Art. 4.
                         Dotazione del fondo
  1.  La  dotazione del fondo di cui all'articolo 1 e' determinata in
lire  100  miliardi  per l'anno 1997, in lire 400 miliardi per l'anno
1998  e  in  lire  345  miliardi  annue  a  decorrere dall'anno 1999.
All'onere  relativo  agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,  all'uopo
parzialmente  utilizzando,  per  lire 100 miliardi per ciascuno degli
anni  1997, 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica  istruzione  e  per lire 300 miliardi per l'anno 1998 e lire
245   miliardi   per  l'anno  1999,  l'accantonamento  relativo  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 18 dicembre 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del Con siglio
                                  dei Ministri
                                    Berlinguer,     Ministro    della
                                  pubblica        istruzione        e
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: Flick