Art. 2 Osservatorio nazionale per l'infanzia 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale. 2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita' ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresi', le modalita' di finanziamento degli interventi da esso previsti nonche' le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali. 3. Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni. 4. Il piano e' adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione e' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti. 6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio.
Note all'art. 2: - L'art. 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1991, n. 14) recita testualmente: "Art. 1. - Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente: a) nomina dei Sottosegretari di Stato; b) nomina dei commissari straordinari del Governo; c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia; e) nomina alla presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato; g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale; h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata; i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni; l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia; m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica; n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato; o) nomina del capo di stato maggiore della difesa, del segretario generale della difesa e dei capi di stato maggiore delle tre Forze armate; p) nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate; q) nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale; r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri; s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza; t) nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri; u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza; v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate; z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari; aa) concessione della cittadinanza italiana; bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi; dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge; ee) concessione del titolo di citta'; ff) (atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari); gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale; hh) (fatti di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400); ii) tutti gli atti per i quali e' intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri. 2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, e' tassativa e non puo' essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso". - L'art. 44 della legge 27 maggio 1991, n. 176 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1991, n. 135, supplemento ordinario) e' il seguente: "Art. 44. - 1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario venerale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni. 2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficolta' che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresi' contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del paese in esame. 3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente - in conformita' con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo - le informazioni di base in precedenza fornite. 4. Il Comitato puo' chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione. 5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea gnerale, tramite il Consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attivita' del Comitato. 6. Gli Stati parti fanno in modo affinche' i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi".