Art. 2
                Osservatorio nazionale per l'infanzia

  1.  E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento  per  gli  affari  sociali, l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarieta' sociale.
  2.  L'Osservatorio  predispone  ogni due anni il piano nazionale di
azione  di  interventi  per  la  tutela dei diritti e lo sviluppo dei
soggetti  in  eta' evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla
sopravvivenza,  la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a
New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorita'
ai  programmi  riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per
lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresi', le
modalita'  di finanziamento degli interventi da esso previsti nonche'
le  forme  di  potenziamento  e  di coordinamento delle azioni svolte
dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.
  3.  Il piano e' adottato sentita la Commissione di cui all'articolo
1, che si esprime entro sessanta giorni.
  4.  Il  piano  e'  adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12
gennaio 1991, n. 13, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su  proposta  del Ministro per la solidarieta' sociale, entro novanta
giorni   dalla   data   di  presentazione  alla  Commissione  di  cui
all'articolo  1. Il primo piano nazionale di azione e' adottato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5.  L'Osservatorio  predispone  ogni  due  anni  la relazione sulla
condizione  dell'infanzia  in  Italia  e sull'attuazione dei relativi
diritti.
  6.  Il  Governo  predispone  il  rapporto previsto dall'articolo 44
della  citata  Convenzione  di  New  York  alle scadenze indicate dal
medesimo   articolo,   sulla   base   di   uno   schema   predisposto
dall'Osservatorio.
 
           Note all'art. 2:
            -  L'art.    1  della  legge    12  gennaio   1991, n. 13
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  gennaio  1991,  n.
          14) recita testualmente:
            "Art.  1.  -  Il Presidente   della Repubblica, oltre gli
          atti previsti espressamente dalla  Costituzione o da  norme
          costituzionali  e  quelli  relativi all'organizzazione e al
          personale del Segretariato generale della Presidenza  della
          Repubblica, emana  i seguenti altri  atti, su proposta  del
          Presidente  del    Consiglio dei   Ministri o  del Ministro
          competente:
            a) nomina dei Sottosegretari di Stato;
            b) nomina dei commissari straordinari del Governo;
            c) nomina  del presidente e  del segretario generale  del
          Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
            d) approvazione della nomina del governatore della  Banca
          d'Italia;
            e) nomina alla  presidenza di enti, istituti e  aziende a
          carattere  nazionale  ai  sensi  dell'art. 3 della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
            f)  nomina  e  conferimento  di incarichi   direttivi   a
          magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati
          dello Stato;
            g)    nomina   del   presidente,   dei    presidenti   di
          sezione   e   dei componenti della  commissione  tributaria
          centrale;
            h)  nomina  dei funzionari dello  Stato con qualifica non
          inferiore a dirigente generale o equiparata;
            i)  nomina e  destinazione  dei commissari  del   Governo
          presso  le regioni;
            l)  destinazione  dei  prefetti  presso  i  capoluoghi di
          provincia;
            m) destinazione   degli  ambasciatori  e  dei    ministri
          plenipotenziari   presso   sedi   diplomatiche   estere   e
          conferimento  delle  funzioni  di  capo  di  rappresentanza
          diplomatica;
            n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non
          inferiore a generale di brigata o equiparato;
            o)  nomina del  capo di stato maggiore della  difesa, del
          segretario generale della   difesa e dei  capi    di  stato
          maggiore delle  tre Forze armate;
            p)   nomina   del   presidente   del Consiglio  superiore
          delle  Forze armate;
            q) nomina  dei comandanti delle regioni    militari,  dei
          dipartimenti  militari  marittimi,   delle regioni  aeree e
          dei comandanti  di corpo d'armata e di squadra navale;
            r)  nomina   del   segretario   generale del    Ministero
          degli  affari esteri;
            s)    nomina   del   capo   della polizia   -   direttore
          generale  della Pubblica sicurezza;
            t)  nomina  del   comandante   generale   dell'Arma   dei
          carabinieri;
            u)  nomina  del  comandante  generale  della  Guardia  di
          finanza;
               v) prima nomina degli ufficiali delle Forze armate;
            z) scioglimento  anticipato dei   consigli provinciali  e
          comunali e nomina dei relativi commissari;
            aa) concessione della cittadinanza italiana;
            bb)    decisione      dei    ricorsi    straordinari   al
          Presidente  della Repubblica;
            cc)    provvedimento  di    annullamento    straordinario
          degli  atti amministrativi illegittimi;
            dd)    conferimento   di   ricompense   al valore   e  al
          merito  civile militare e concessione di bandiere,  stemmi,
          gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del   decreto
          del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;
            ee) concessione del titolo di citta';
            ff)  (atti    per  i  quali    la forma   del decreto del
          Presidente della Repubblica  sia  prevista dalla  legge  in
          relazione a  procedimenti elettorali o referendari);
            gg) atti   per i   quali la    forma  del    decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  sia   prevista da norme   di
          attuazione degli  statuti delle regioni a statuto speciale;
            hh)  (fatti    di   indirizzo    e   di     coordinamento
          dell'attivita'  amministrativa    delle    regioni   e, nel
          rispetto  delle  disposizioni statutarie,   delle   regioni
          a  statuto  speciale  e  delle  province autonome di Trento
          e  Bolzano,    previsti  dall'art.  2, comma 3, lettera d),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400);
            ii) tutti gli  atti  per  i    quali  e'  intervenuta  la
          deliberazione del Consiglio dei Ministri.
            2.    L'elencazione  degli    atti    di competenza   del
          Presidente  della Repubblica, contenuta  nel comma   1,  e'
          tassativa    e  non    puo' essere modificata,   integrata,
          sostituita  o  abrogata  se   non  in  modo espresso".
            - L'art.   44  della  legge  27    maggio  1991,  n.  176
          (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 11 giugno 1991,  n.
          135, supplemento ordinario) e' il seguente:
            "Art.  44. -  1.  Gli   Stati parti   si   impegnano    a
          sottoporre    al Comitato,  tramite il  Segretario venerale
          dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite,    rapporti  sui
          provvedimenti  che   essi avranno adottato per dare effetto
          ai diritti riconosciuti nella presente  Convenzione  e  sui
          progressi realizzati per il godimento di tali diritti:
            a)  entro  due anni  a decorrere dalla  data dell'entrata
          in vigore della presente Convenzione per  gli  Stati  parti
          interessati;
            b) in seguito, ogni cinque anni.
            2.  I  rapporti compilati  in  applicazione  del presente
          articolo  debbono   se   del  caso  indicare  i  fattori  e
          le  difficolta'  che impediscono   agli Stati   parti    di
          adempiere    agli  obblighi    previsti  nella     presente
          Convenzione.     Essi     debbono   altresi'      contenere
          informazioni    sufficienti   a   fornire al  Comitato  una
          comprensione    dettagliata     dell'applicazione     della
          Convenzione del paese in esame.
            3.  Gli   Stati parti   che hanno presentato  al Comitato
          un rapporto iniziale   completo    non    sono    tenuti  a
          ripetere   nei  rapporti  che sottoporranno successivamente
          - in  conformita' con il  capoverso b) del paragrafo  1 del
          presente articolo  - le informazioni di  base in precedenza
          fornite.
            4. Il  Comitato puo'  chiedere agli   Stati parti    ogni
          informazione  complementare relativa all'applicazione della
          Convenzione.
            5.  Il  Comitato sottopone  ogni  due  anni all'Assemblea
          gnerale, tramite  il  Consiglio  economico  e  sociale,  un
          rapporto sulle attivita' del Comitato.
            6.  Gli  Stati  parti  fanno  in    modo affinche' i loro
          rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi".