Art. 3
                 Centro nazionale di documentazione
                     e di analisi per l'infanzia

  1.  L'Osservatorio  di  cui  all'articolo  2 si avvale di un Centro
nazionale  di  documentazione  e  di  analisi  per l'infanzia. Per lo
svolgimento  delle  funzioni  del Centro, la Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  -  Dipartimento  per gli affari sociali puo' stipulare
convenzioni,  anche  di  durata  pluriennale,  con  enti  di  ricerca
pubblici  o  privati che abbiano particolare qualificazione nel campo
dell'infanzia e dell'adolescenza.
  2. Il Centro ha i seguenti compiti:
    a)  raccogliere  e rendere pubblici normative statali, regionali,
dell'Unione  europea  ed  internazionali; progetti di legge statali e
regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per eta', anche
in   raccordo   con   l'Istituto  nazionale  di  statistica  (ISTAT);
pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;
    b)  realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle
regioni,  la  mappa  annualmente  aggiornata  dei  servizi  pubblici,
privati  e  del  privato  sociale,  compresi  quelli  assistenziali e
sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale,
regionale e locale;
    c)  analizzare  le  condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle
relative ai soggetti in eta' evolutiva provenienti, permanentemente o
per   periodi   determinati,   da   altri   Paesi,  anche  attraverso
l'integrazione    dei   dati   e   la   valutazione   dell'attuazione
dell'effettivita'   e  dell'impatto  della  legislazione,  anche  non
direttamente destinata ai minori;
    d)  predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo
schema   della   relazione   biennale   e   del   rapporto   di  cui,
rispettivamente,  all'articolo  2,  commi  5  e  6,  evidenziando gli
indicatori  sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere
dell'infanzia in Italia;
    e)  formulare  proposte,  anche  su  richiesta  delle istituzioni
locali,  per la elaborazione di progettipilota intesi a migliorare le
condizioni  di  vita  dei  soggetti  in  eta'  evolutiva  nonche'  di
interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;
    f)    promuovere    la    conoscenza   degli   interventi   delle
amministrazioni  pubbliche,  collaborando  anche  con  gli  organismi
titolari  di  competenze  in  materia di infanzia, in particolare con
istituti  e  associazioni  operanti  per  la tutela e lo sviluppo dei
soggetti in eta' evolutiva;
    g)  raccogliere  e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte
le  ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il
mondo minorile.
  3.  Nello  svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il
Centro  puo' intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca
con  organismi  europei  ed  internazionali  ed in particolare con il
Centro  di  studi  e  ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto
dall'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica italiana e il Fondo
delle  Nazioni  Unite  per  l'infanzia,  firmato  a  New  York  il 23
settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312.
 
           Nota all'art. 3:
            -  Il    titolo  della  legge  19    luglio  1988, n. 312
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4    agosto  1988,  n.
          182,  supplemento ordinario) e' il  seguente: "Ratifica  ed
          esecuzione  dell'accordo  tra il  Governo della  Repubblica
          italiana   e   il   Fondo   delle   Nazioni    Unite    per
          l'infanzia     per   l'istituzione    di  un    centro  per
          l'assistenza all'infanzia in Firenze, firmato a New York il
          23 settembre 1986".