Art. 4 Organizzazione 1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia. 2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia assorbe finalita', compiti e risorse del Centro di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559. 3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a: a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza; b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore; c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati. 4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'articolo 3.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214) e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (l'organizzazione del lavoro ed importi di lavoro dei pubblici dipendenti in sede agli accordi sindacali). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamentiministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - L'art. 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1993, n. 306) recita testualmente: "Art. 9 (Riserva Fondo Lire UNRAA). - 1. I proventi derivanti dall'utilizzazione dei beni facenti parte del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA di cui all'accordo approvato con decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 1019, ed ogni altra somma destinata alla Riserva medesima affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in misura non superiore a 500 milioni di lire per ciascun anno, e del Ministero dell'interno, rispettivamente, per il funzionamento del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e per il conseguimento degli ulteriori fini della Riserva. 2. Le eventuali disponibilita' della soppressa gestione di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali e del tesoro, sono stabiliti le modalita' per il perseguimento dei fini della Riserva di cui al comma 1, nonche' i criteri per la gestione del relativo patrimonio in modo da garantirne la coerenza con i fini predetti".