Art. 4
                           Organizzazione

  1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del
Centro  di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 1, della legge 23 agosto
1988,  n.  400. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di
associazioni,  di  organismi di volontariato, di cooperative sociali,
anche   organizzati   in  coordinamenti  nazionali,  impegnati  nella
promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia.
  2.   Il  Centro  nazionale  di  documentazione  e  di  analisi  per
l'infanzia  assorbe  finalita',  compiti  e risorse del Centro di cui
all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
  3.  Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e
di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con
le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di
Bolzano,  prevedono,  entro  un  anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi
locali  di  raccolta  e di elaborazione di tutti i dati relativi alla
condizione  dell'infanzia  e dell'adolescenza in ambito regionale. In
particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:
    a)  la  condizione  sociale,  culturale,  economica,  sanitaria e
psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;
    b)  le  risorse  finanziarie  e  la loro destinazione per aree di
intervento nel settore;
    c)  la  mappa  dei servizi territoriali e le risorse attivate dai
privati.
  4.  Le  regioni  trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i
dati  raccolti  e le proposte formulate al Centro di cui all'articolo
3.
 
           Note all'art. 4:
            -  Il    testo  dell'art.  17,  comma   1, della legge 23
          agosto 1988, n.  400 (pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          12 settembre  1988, n. 214) e' il seguente:
            "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,
          esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le  materie in  cui la disciplina  da parte di  leggi
          o  di atti aventi forza di  legge, sempre che non si tratti
          di materie comunque riservate alla legge;
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
            e) (l'organizzazione del  lavoro ed importi  di    lavoro
          dei pubblici dipendenti in sede agli accordi sindacali).
            2.  Con  decreto  del  Presidente della Repubblica previa
          deliberazione del   Consiglio dei   Ministri,   sentito  il
          Consiglio    di  Stato,   sono emanati i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di    legge  prevista dalla Costituzione,   per le quali le
          leggi  della Repubblica,  autorizzando l'esercizio    della
          potesta'  regolamentare  del Governo, determinano  le norme
          generali  regolatrici  della     materia  e      dispongono
          l'abrogazione      delle   norme     vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
            3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di
          autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge
          espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della       legge.      I   regolamentiministeriali      ed
          interministeriali  non  possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la      denominazione     di ''regolamento'', sono adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
            - L'art. 9   della  legge  23  dicembre  1993,  n.    559
          (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1993, n.
          306) recita testualmente:
            "Art.  9 (Riserva  Fondo Lire  UNRAA).  - 1.  I  proventi
          derivanti  dall'utilizzazione   dei   beni   facenti  parte
          del  patrimonio  della Riserva Fondo   Lire UNRRA   di  cui
          all'accordo  approvato   con decreto legislativo 10  aprile
          1948, n.   1019,  ed  ogni  altra    somma  destinata  alla
          Riserva  medesima   affluiscono   all'entrata  del bilancio
          dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con  decreti   del
          Ministro  del  tesoro, ad appositi   capitoli,   anche   di
          nuova   istituzione,   dello   stato   di previsione  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  misura  non
          superiore a  500 milioni di  lire per  ciascun anno, e  del
          Ministero  dell'interno,    rispettivamente,    per      il
          funzionamento    del    Centro  nazionale  per    la tutela
          dell'infanzia  e per il  conseguimento degli ulteriori fini
          della Riserva.
            2. Le eventuali  disponibilita' della soppressa  gestione
          di  cui  al  comma 1 sono   versate al bilancio dello Stato
          per essere riassegnate agli appositi capitoli di spesa.
            3.  Con   decreto del   Presidente   del   Consiglio  dei
          Ministri,    su  proposta  del    Ministro dell'interno, di
          concerto con i   Ministri per gli affari  sociali    e  del
          tesoro,  sono  stabiliti le  modalita' per il perseguimento
          dei  fini della Riserva  di cui   al comma 1,    nonche'  i
          criteri  per la gestione del relativo patrimonio in modo da
          garantirne la coerenza con i fini predetti".