Art. 5
                        Copertura finanziaria

  1.   All'onere   per  il  funzionamento  dell'Osservatorio  di  cui
all'articolo  2  e del Centro di cui all'articolo 3, valutato in lire
10  miliardi  per  ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di   previsione   del  Ministero  del  tesoro,  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2.   Al   fine   di  sostenere  l'avvio  delle  attivita'  previste
dall'articolo   4,   comma   3,  e'  corrisposta,  nell'ambito  dello
stanziamento  previsto  al  comma  1,  per il triennio 1997-1999, una
somma  annua  non  superiore  a lire 300 milioni per ciascuna regione
quale contributo per le spese documentate sostenute.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 23 dicembre 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
 Visto, il Guardasigilli: Flick