Art. 5 Copertura finanziaria 1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Al fine di sostenere l'avvio delle attivita' previste dall'articolo 4, comma 3, e' corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 dicembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Flick