IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  pervenire
all'istituzione del registro internazionale di immatricolazione delle
navi, al fine di fornire agli operatori nazionali  parita'  di  condi
zioni sui mercati internazionali,  nonche'  di  emanare  disposizioni
finalizzate alla ri strutturazione  delle  autorita'  portuali,  allo
sviluppo dei trasporti ed all'incremento dell'occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1997; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto  con  i
Ministri di  grazia  e  giustizia,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, delle finanze, dell'interno,  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica e  per  la  funzione  pubblica  e  gli
affari regionali; 
                                Emana 
                      il seguente decretolegge: 
                               Art. 1. 
               Istituzione del Registro internazionale 
 
  1. E' istituito il registro delle  navi  adibite  alla  navigazione
internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale",  nel
quale sono  iscritte,  a  seguito  di  specifica  autorizzazione  del
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione,  le  navi   adibite
esclusivamente a traffici commerciali internazionali. 
  2. Il Registro internazionale di cui al comma l e'  diviso  in  tre
sezioni nelle quali sono iscritte rispettivamente: 
    a) le navi che appartengono a soggetti italiani o di altri  Paesi
dell'Unione europea ai sensi del comma 1, lettera  a),  dell'articolo
143 del codice della navigazione, come sostituito dall'artico1o 7; 
    b) le navi che appartengono a soggetti non  comunitari  ai  sensi
del  comma  1,  lettera  b),  dell'articolo  143  del  codice   della
navigazione; 
    c) le navi che appartengono a soggetti non comunitari, in  regime
di sospensione da un registro straniero non comunitario, ai sensi del
comma secondo dell'articolo  145  del  codice  della  navigazione,  a
seguito di locazione a scafo nudo a soggetti giuridici italiani o  di
altri Paesi dell'Unione europea. 
  3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  tenuto  conto
degli appositi contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del  settore  di  cui
agli articoli 2 e 3. 
  4. Non possono comunque essere iscritte nel Registro internazionale
le navi da guerra, le navi di Stato in servizio non  commerciale,  le
navi da pesca e le unita' da diporto. 
  5.  Le  navi  iscritte  nel  Registro  internazionale  non  possono
effettuare servizi di cabotaggio per i quali e' operante  la  riserva
di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, come sostituito
dall'articolo 7.