Art. 10.
                           Interventi vari

  1.  Il  Ministro dei trasporti e della navigazione e' autorizzato a
concedere alle Ferrovie dello Stato S.p.a. contributi decennali, pari
complessivamente  a  lire 32,2 miliardi annue dal 1997, 12,8 miliardi
annue  dal  1998  e  3,5  miliardi  annue dal 1999, per consentire la
completa  realizzazione del raddoppio del tratto Andora-San Lorenzo a
Mare  della  linea  ferroviaria Genova-Ventimiglia nel limite di lire
470  miliardi,  nonche'  per la progettazione del nodo ferroviario di
Genova nel limite di lire 15 miliardi.
  2.   Al   fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli  interventi
concernenti  i  trasporti rapidi di massa di cui all'articolo 9 della
legge  26  febbraio  1992,  n. 211, il Ministro dei trasporti e della
navigazione,  d'intesa  con  il  Ministro  per  i problemi delle aree
urbane,  avanza  proposte  al  CIPE  finalizzate al finanziamento dei
piani  di intervento, elaborate sulla base dei progetti presentati da
parte  dei  soggetti  di cui all'articolo 1 della citata legge n. 211
del 1992. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzato, a
decorrere dall'anno 1997, un contributo di lire 5,7 miliardi annui ai
sensi  del  medesimo articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211,
da  destinare ad integrazione del contributo a carico dello Stato del
costo  di  realizzazione  degli interventi gia' approvati, nel limite
massimo del 60 per cento.
  3.  Il  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione puo' affidare
incarichi  di  studio  e  di consulenza per la elaborazione del piano
generale   dei   trasporti,   anche   in   relazione   alla  prossima
organizzazione  di  una  conferenza sui trasporti, per la valutazione
dei  progetti  infrastrutturali,  nonche'  per  il  reperimento delle
relative risorse in sede comunitaria e presso il settore privato.
  4.  Per  l'attuazione  delle  finalita'  indicate  al  comma  3  e'
autorizzata  la spesa di lire 2,4 miliardi per l'anno 1997, di lire 2
miliardi  per l'anno 1998 e di lire 600 milioni a decorrere dall'anno
1999.
  5.  E'  autorizzata  la  spesa  di lire 9 miliardi per l'anno 1997,
quale  concorso  per  la  realizzazione della nuova sede della scuola
nazionale  per  l'assistenza  al  volo,  di cui all'articolo 2, comma
3-bis,  del  decreto-legge  28  giugno  1995, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351.
  6.  Le disponibilita' in conto competenza sui capitoli 1563, 3621 e
3651  dello  stato  di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, non impegnate entro il 31 dicembre 1997, possono esserlo
nell'anno successivo.