Art. 11.
   Allineamento aliquote contributive per le aziende di trasporto
                           pubblico locale

  1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato
a  corrispondere  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
risorse  per  l'anno 1998 nel limite di lire 230 miliardi e dall'anno
1999  nel  limite di lire 130 miliardi annui, dietro presentazione di
apposita   rendicontazione,   al  fine  di  avviare  un  processo  di
allineamento  delle  attuali  aliquote  contributive  a  carico delle
aziende di trasporto pubblico locale a quelle medie dell'industria.
  2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede per
il  1998,  quanto  a lire 100 miliardi, mediante utilizzo delle somme
residue  per  il prepensionamento di cui al decreto-legge 25 novembre
1995,  n.  501,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio
1996,  n.  11, nonche' per il prepensionamento di cui all'articolo 2,
comma  5,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, quanto a lire 130
miliardi  per  gli  anni  1998 e successivi, mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto nell'ambito della unita' previsionale di cassa
integrazione   ordinaria   dello   stato   di   previdenza   sociale,
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di
cui  all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e
successive modificazioni.