Art. 12. 
                   Interventi per l'autotrasporto 
 
  1.  La  detrazione  prevista  dall'articolo  19  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e' maggiorata,  limitatamente  all'anno  1998,  di  un
importo commisurato alla base imponibile, nei limiti di spesa di  cui
al comma 4, risultante dalle fatture rilasciate per gli  acquisti  di
olii  da  gas  per  uso  di  autotrazione  e  registrate   ai   sensi
dell'articolo  25  dello  stesso   decreto   del   Presidente   della
Repubblica, effettuati dagli autotrasportatori di cose per  conto  di
terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e da
quelli  domiciliati  e  residenti  negli  Stati  membri   dell'Unione
europea. 
  2. Gli esercenti di impianti di  distribuzione  di  carburante,  in
deroga alle disposizioni in materia di schedacarburante,  debbono,  a
richiesta dei soggetti di cui al comma 1, rilasciare fattura per  gli
acquisti di olii da gas effettuati presso di loro. 
  3.  I  criteri,  le  modalita',  i  termini  di  fatturazione  e  i
conseguenti adempimenti, nonche' le eventuali richieste di  rimborso,
sono disciplinati con uno o piu' decreti direttoriali  del  Ministero
delle finanze, di concerto con il Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione. 
  4. All'onere di lire 175 miliardi,  derivante  dall'attuazione  del
presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita'
sul capitolo  7304  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei
trasporti  e  della  navigazione  per   l'anno   1997,   intendendosi
corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.