Art. 13.
                        Copertura finanziaria

  1.  All'onere  derivante  dal  presente decreto, ad eccezione degli
articoli  11  e  12,  pari complessivamente a lire 139,3 miliardi per
l'anno  1997,  lire  398,2  miliardi  per  l'anno  1999  e lire 304,8
miliardi  per  ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a
lire 49,3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento  iscritto  nel  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno medesimo, all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione;  quanto a lire 52,7 miliardi per il
1998 e lire 54,8 miliardi per il 1999 e 2000, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione;  quanto  a  lire  90 miliardi per l'anno 1998 e lire 180
miliardi  per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base in conto
capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1998, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione;  quanto  a  lire  90  miliardi per l'anno 1997, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1997-1999,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione   del   Ministero  del  tesoro,  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo al Ministero medesimo; quanto a lire 185,5
miliardi  per  l'anno  1998,  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base in conto capitale "fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro per
l'anno   1998,  all'uopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  del  tesoro;  quanto  a lire 70 miliardi per
ciascuno  degli  anni  1998,  1999  e  2000, mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto  nell'ambito  dell'unita'  previsionale "cassa
integrazione  ordinaria"  dello stato di previsione del Ministero del
lavoro  e  della previdenza sociale, intendendosi corrispondentemente
ridotta  l'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modificazioni.
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente decreto.