Art. 2.
       Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel Registro

  1.  Per  le  navi  iscritte nel Registro di cui all'articolo 1, con
accordo  tra  le  organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori  del settore, relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia'
iscritta nel Registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio
di   iscrizione   della   nave,  puo'  derogarsi  a  quanto  disposto
dall'articolo  318  del  codice  della  navigazione,  come sostituito
dall'articolo 7, fatta eccezione per quanto concerne il comandante ed
il primo ufficiale di coperta.
  2.  Nella  tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei
componenti  dell'equipaggio per i quali, ai sensi dell'accordo di cui
al  comma  1,  puo'  derogarsi  all'articolo  318  del  codice  della
navigazione;  e'  in  facolta'  dell'autorita'  competente  negare le
spedizioni   alla   nave  il  cui  equipaggio  non  sia  composto  in
conformita' alla annotazione stessa.
  3.   I  componenti  l'equipaggio  devono  essere  in  possesso  dei
certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato
contraente  previsti dalla convenzione internazionale sugli standards
di   addestramento,   abilitazione  e  tenuta  della  guardia  per  i
marittimi,  adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge
21  novembre  1985,  n. 739, o da tali amministrazioni riconosciuti o
autorizzati.