Art. 3.
           Legge regolatrice del contratto di arruolamento
                      Contrattazione collettiva

  1.   Le   condizioni   economiche,   normative,   previdenziali  ed
assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati sulle navi
iscritte  nel  Registro  internazionale sono disciplinate dalla legge
regolatrice del contratto di arruolamento e dai contratti collettivi.
  2.  Il  rapporto  di  lavoro  del  personale  non  comunitario  non
residente  nell'Unione europea, imbarcato a bordo delle navi iscritte
nel  Registro  internazionale,  e'  regolamentato  dalla legge scelta
dalle  parti  o,  in mancanza, del Paese del quale il marittimo ha la
cittadinanza, fatto salvo quanto stabilito dal comma 3.
  3.   Le  organizzazioni  sindacali  sottoscrittrici  dei  contratti
collettivi  di  cui al comma 1 stabiliscono le condizioni economiche,
salariali e assicurative, minime che devono essere comunque osservate
per  tutti  i  lavoratori non comunitari impegnati a bordo delle navi
iscritte   nel  Registro  internazionale,  nel  rispetto  dei  limiti
internazionalmente stabiliti.