Art. 4 Trattamento fiscale 1. Ai soggetti che esercitano l'attivita' produttivita' di reddito di cui al comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1. 2. A partire dal periodo di imposta in corso al l gennaio 1999, il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 50 per cento a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sui redditi delle persone giuridiche, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per il periodo di imposta in corso al l gennaio 1998 tale importo e' fissato al 65 per cento. Il relativo onere e' posto a carico della gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.