Art. 5. 
                      Normativa di riferimento 

 
  1. Salvo quanto espressamente previsto  dal  presente  decreto,  le
navi iscritte nel  registro  internazionale  sono  assoggettate  alle
disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria  ed
alle disposizioni delle Convenzioni internazionali  applicabili  alle
unita' iscritte nelle matricole nazionali o che fruiscono del  regime
di locazione a scafo nudo di cui al comma 2. Il modello del  Registro
e dei documenti di abilitazione delle navi in esso immatricolate sono
approvati  con  decreto  del  Ministero   dei   trasporti   e   della
navigazione. 
  2. Ai fini dell'articolo 6 del codice della  navigazione,  le  navi
per le quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo  145,  comma
2, del medesimo  codice  restano  soggette  alla  legge  dello  Stato
responsabile del registro sottostante. 
  3. Le disposizioni di cui agli articoli da 718  a  722  del  codice
penale e all'articolo 110 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si
applicano ai fatti commessi a bordo delle navi iscritte nel  Registro
internazionale, adibite a crociere durante il periodo di  navigazione
al di la' del mare territoriale.