Art. 8.
          Interventi urgenti a favore del settore portuale

  1.   Per   consentire   la   compiuta   attuazione   della  riforma
dell'ordinamento portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
per  realizzare  il  pieno  equilibrio tra gli organici e le esigenze
operative  dei  porti  di  Genova,  Trieste,  Venezia  e  Napoli,  le
rispettive  autorita'  portuali  individuano, attraverso ricorso alla
contrattazione  con le parti sociali e la collaborazione delle locali
Agenzie  per  l'impiego,  entro  il  31  gennaio l998, iniziative per
favorire   il  reinserimento  dei  dipendenti  in  esubero  di  dette
autorita'  portuali  nel  mercato  del  lavoro.  Le iniziative per il
reinserimento riguardano l'impiego nelle aziende operanti nel settore
privato,  avvalendosi  anche  di  forme di incentivazione da definire
attraverso  la  contrattazione tra i predetti soggetti, la promozione
di   forme   di   autoimprenditorialita'  e  l'attivazione  di  nuove
iniziative   produttive,   anche   nell'ambito  della  programmazione
negoziata  e con la collaborazione degli enti locali. Nel caso in cui
i soggetti di cui sopra verifichino l'impossibilita' di realizzare il
pieno  reinserimento delle unita' lavorative in esubero attraverso le
suddette   iniziative,   e'  concesso  il  ricorso  al  pensionamento
anticipato per complessive 500 unita' di dipendenti delle sopracitate
autorita'  portuali.  Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione
provvede,  con  decreto  da  emanarsi  entro  il  28 febbraio 1998, a
ripartire le unita' tra le predette autorita' portuali ed altresi' ad
individuare  termini, criteri e modalita' attuative del pensionamento
anticipato.
  2.  Qualora  si  realizzi  la  riduzione  delle  unita' da porre in
pensionamento   anticipato,   il   Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione riconosce a ciascuna autorita' portuale, interessata alla
riduzione,  un contributo pari al costo unitario a carico dello Stato
assunto a riferimento per il pensionamento anticipato di cui al comma
1.
  3.  Possono  essere  ammessi  al  pensionamento  anticipato  i soli
dipendenti delle autorita' portuali che risultino in esubero rispetto
all'organico  della segreteria tecnico/operativa, de1iberato ai sensi
dell'articolo  9,  comma 3, lettera i), della legge n. 84 del 1994, e
che  abbiano  maturato i requisiti previsti dall'artico1o 9, comma 1,
del   decreto-legge   17   dicembre  1986,  n.  873,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  13  febbraio  1987,  n. 26, entro il 31
dicembre  1996,  nonche' il personale di fiducia iscritto nell'elenco
tenuto dall'organizzazione portuale di Genova, in base all'accordo in
data  5 aprile 1976 sottoscritto presso l'ispettorato provinciale del
lavoro di Genova, in possesso dei requisiti suindicati.
  4.  Per  il  pensionamento  dei dipendenti di cui ai commi 1 e 3 si
applicano  le  disposizioni  dell'articolo  3,  commi  1-bis e 8, del
decreto-legge  22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  24 marzo 1990, n. 58, e degli articoli 8-bis e 9, commi
1,  4,  5,  6,  8  e  9,  del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
Ai dipendenti posti in pensionamento anticipato e' concesso l'aumento
dell'anzianita'  contributiva  per  un periodo massimo di otto anni e
comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del
rapporto  e  quella  di raggiungimento del sessantesimo anno di eta',
ovvero  al  periodo  necessario  al  compimento  di  quaranta anni di
contribuzione  previdenziale.  Ai trattamenti pensionistici di cui al
presente  articolo si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e
incompatibilita'   previsti   per   i  trattamenti  pensionistici  di
anzianita'.  Per  i  lavoratori  titolari  di  pensioni  o assegni di
invalidita'  a  carico  dell'INPS, per i quali sussistono i requisiti
per   il   pensionamento  anticipato,  l'accoglimento  della  domanda
comporta  la  corresponsione  di un supplemento di pensione secondo i
criteri  e  le  condizioni  di  cui al presente comma. Il trattamento
pensionistico  del  personale  iscritto alla INPDAP tiene conto degli
eventuali  elementi  retributivi sinora non compresi nel computo e di
fatto  corrisposti,  previo  versamento volontario dei relativi oneri
contributivi  da  parte  dei  lavoratori posti in prepensionamento ai
sensi  del  presente  decreto. Gli oneri connessi alla corresponsione
del  trattamento  di fine rapporto sono a carico della gestione delle
Autorita'  di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 28 della legge n. 84 del 1994.
  5. Le autorita' portuali, ai fini della riduzione degli esuberi, si
avvalgono,   altresi',   delle   disposizioni   di  cui  al  comma  4
dell'articolo   1   del   decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647,
anche   per   il   personale  cui  si  applicano  le  norme  previste
dall'articolo   13  del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26.
  6.  Per "successive variazioni" di cui al primo periodo del comma 1
dell'articolo   13  del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1987, n. 26,
si  intendono gli atti deliberati dal Consorzio autonomo del porto di
Genova  sino  al  31  dicembre  1994 ed approvati dal Ministero della
marina  mercantile  e,  dalla  sua  costituzione,  dal  Ministero dei
trasporti e della navigazione.
  7.  Per  gli  interventi  finalizzati  al superamento degli esuberi
strutturali  nelle  autorita'  portuali  di  cui  al  comma 1, non si
applicano  al  personale,  di  cui  ai  commi  1 e 3, le disposizioni
dell'articolo  11,  comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
dell'articolo  1,  comma  27,  della  legge  8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni.
  8.  Gli  oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai
commi  1,  2,  3 e 4 sono posti a carico della gestione commissariale
del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori  portuali in
liquidazione,  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  che  provvede al
rimborso  agli  istituti  previdenziali  di  competenza sulla base di
apposita rendicontazione.
  9.  La  realizzazione  degli  interventi infrastrutturali nell'area
portuale  di  Ancona  di  cui alla legge 23 dicembre 1988, n. 543, e'
affidata  alla competente autorita' portuale. Le somme non utilizzate
sul  capitolo  8051  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dei
trasporti  e  della  navigazione  entro  il  31 dicembre 1997 possono
esserlo  nell'anno  successivo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  variazioni  di  bilancio
occorrenti per l'attuazione della presente norma.
  10.  L'ammontare dell'indennizzo dovuto dal Ministero dei trasporti
e  della navigazione al comune di Piombino per la mancata concessione
allo  stesso  comune  dell'area  su cui insiste l'immobile denominato
CISP   e   per   1a  conseguente  devoluzione  al  demanio  marittimo
dell'immobile  medesimo  e'  quantificato  in una somma, comunque non
superiore  a nove miliardi di lire, definita sulla base di un accordo
tra  la  competente autorita' portuale, che la promuove, il comune di
Piombino,  il  Ministero  delle  finanze  e la societa' costruttrice.
L'onere derivante dal presente comma e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.
  11.  Per  la  cessata  operativita' portuale ed il trasferimento di
attivita'  e  di attrezzature in altre aree demaniali, in conseguenza
dell'allestimento  dell'esposizione "Colombo '92" in ambito portuale,
e'   corrisposto  a  favore  dell'Autorita'  portuale  di  Genova  un
indennizzo  pari  a  lire  20 miliardi. Al relativo onere provvede la
gestione commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.