Art. 9.
                  Interventi nel settore marittimo

  1.   La   gestione   commissariale   del  Fondo  gestione  istituti
contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, di cui all'articolo
6,  comma  1,  e'  autorizzata  a  rimborsare alle compagnie e gruppi
portuali,  sulla  base di apposita rendicontazione, il trattamento di
fine servizio maturato a decorrere dal 1 febbraio 1990 e l'indennita'
contrattuale  corrisposti dalle stesse compagnie e gruppi portuali ai
lavoratori  cancellati  per  inidoneita' al lavoro portuale a partire
dal  1  febbraio  1990  e  fino  al  31  dicembre 1996. Le competenze
previste   dal   presente   comma  non  sono  soggette  ad  ulteriori
rivalutazioni o ad altri oneri finanziari.
  2. E' concessa per l'anno 1997 a favore dei lavoratori e dipendenti
delle  compagnie  e  gruppi  portuali e della compagnia carenanti del
porto di Genova, trasformati ai sensi dell'articolo 21 della legge 28
gennaio  1994,  n.  84,  la  proroga  del  beneficio  di integrazione
salariale  di  cui  all'articolo  1,  comma  19, del decreto-legge 21
ottobre  1996,  n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre  1996,  n.  647,  nel  limite  di  ulteriori 1200 unita'. Al
relativo  onere  per  il  rimborso  a  favore  dell'INPS  provvede la
gestione  commissariale  del  Fondo  di  cui all'articolo 6, comma 1,
sulla base di apposita rendicontazione. Detto beneficio, esteso anche
ai lavoratori e dipendenti delle imprese di cui all'articolo 16 della
legge  n.  84  del  1994,  ed ai dipendenti delle autorita' portuali,
qualora  non  utilizzato pienamente nell'anno 1997, e' prorogato fino
al 30 giugno 1998.
  3.  I  termini  per la presentazione delle domande per l'attuazione
degli  interventi  di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma 15
dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, nonche' le
sospensioni   dal   lavoro   sono  prorogati  al  31  dicembre  1998,
intendendosi altresi' prorogato l'utilizzo delle somme stanziate allo
scopo.
  4.  Al  fine  di  completare  il  processo di trasformazione di cui
all'articolo   21   della   legge   n.  84  del  1994,  e  successive
modificazioni,  sono  previsti  interventi  destinati a riequilibrare
situazioni  contabili  previste  in bilancio, modificatesi a causa di
eventi non imputabili alla gestione delle compagnie medesime, nonche'
a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale,
scaturenti   dalla  previgente  normativa  del  settore,  non  ancora
conclusesi  alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto. A
sostegno del processo di trasformazione e di sviluppo dei porti sono,
altresi',   previsti   interventi  diretti  alla  riqualificazione  e
riconversione  del  personale presente nell'organico delle imprese di
cui  agli  articoli 16, 18 e 21 della legge n. 84 del 1994. All'onere
derivante dal presente comma, valutato in lire 100 miliardi, provvede
la  gestione  commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1,
sulla  base  di  risultanze  debitamente  documentate  e accertate da
apposita  commissione  istituita  dal  Ministro dei trasporti e della
navigazione.
  5. Le Casse locali di previdenza, istituite con provvedimenti delle
autorita'  marittime  periferiche  ovvero degli enti portuali, per la
corresponsione  di  pensioni  integrative  a  favore  dei  lavoratori
portuali  collocati in quiescenza sono soppresse a tutti gli effetti.
Il  commissario  liquidatore  di ciascuna Cassa, nominato con decreto
del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
provvede  alla  restituzione  di  eventuali  contributi  versati  dai
lavoratori a tale titolo, sulla base di criteri e modalita' stabiliti
dal  Ministro  dei  trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
con  decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto.  I relativi oneri sono posti a carico
della  gestione  commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma
1.
  6.  Per  realizzare un programma di escavazione dei porti marittimi
nazionali,  e'  stanziato  l'importo di lire 120 miliardi, di cui non
oltre  il  50  per  cento  da  utilizzare per risolvere situazioni di
emergenza e garantire la sicurezza della navigazione portuale e degli
accosti. Il programma prevede, altresi', un piano di ristrutturazione
del  servizio  escavazione dei porti marittimi nazionali, da definire
sentite  le  organizzazioni  sindacali  di  settore, anche attraverso
l'acquisizione,  l'ammodernamento  e il noleggio di mezzi effossori e
la  razionalizzazione  dei  cantieri.  Al  relativo onere provvede la
gestione  commissariale  del  Fondo  di  cui all'articolo 6, comma 1,
sulla base di apposita rendicontazione.
  7.   Ai   fini   dell'acquisizione,   alienazione,  ammodernamento,
manutenzione  e  noleggio,  anche  a scafo nudo, dei mezzi effossori,
nonche'  dell'acquisto  di  materiali  e  attrezzature  occorrenti al
funzionamento  degli stessi ed alla ristrutturazione ed all'esercizio
dei   cantieri,   i   contratti,  qualunque  siano  le  modalita'  di
aggiudicazione, le convenzioni e le transazioni, sono approvati, fino
all'importo  di  lire 1 miliardo, dal Ministero dei trasporti e della
navigazione  senza  l'obbligo  dei  preventivi pareri richiesti dalle
norme  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato. Le somme in conto
competenza  ed  in  conto  residui  sul  capitolo 3823 dello stato di
previsione  del  Ministero  dei  trasporti  e  della navigazione, non
impegnate  entro il 31 dicembre 1997, sono conservate in bilancio per
l'esercizio  1998  per essere trasferite al capitolo 8041 dello stato
di previsione del Ministero medesimo.
  8.  In  favore  della  gestione  commissariale  del  Fondo  di  cui
all'articolo 6, comma 1, e' autorizzata l'assegnazione della somma di
lire  90  miliardi  per  l'anno  1997, lire 345,5 miliardi per l'anno
1998,  lire 250 miliardi per gli anni 1999 e 2000, restando prorogato
fino  allo  stesso  anno 2000 la durata di detto Fondo, e di lire 156
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
  9.   I   proventi  conseguiti  a  seguito  delle  cessioni  di  cui
all'articolo  20,  comma  2,  lettera c), della legge n. 84 del 1994,
come  sostituito  dall'articolo  2,  comma  19,  del decreto-legge 21
ottobre  1996,  n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre  1996, n. 647, sono attribuiti alle autorita' portuali e non
concorrono a formare il reddito d'impresa.
  10.  All'articolo  5,  comma  9,  della  legge  n.  84  del 1994, e
successive  modificazioni ed integrazioni, dopo la parola: "banchine"
e' inserita la seguente: "attrezzate".