Art. 2
          Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata

  1. Gli enti hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di
lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 3, attendono
ai  compiti  relativi alle attivita' amministrativocontabili, secondo
quanto  previsto  dalle  norme di contabilita' generale dello Stato e
sono  altresi' obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilita'
analitica industriale a decorrere dal 1 gennaio 1998.
  2.  I  direttori  degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti
connessi  all'attuazione  dei  programmi  di lavoro annuali secondo i
relativi piani di spesa, provvedono autonomamente sia alle necessarie
acquisizioni  di  beni  e  servizi  sia  alla  gestione delle risorse
disponibili,  per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati
dai programmi medesimi.
  3.  Al  termine  del  procedimento  di ristrutturazione di ciascuno
degli  enti  nell'ambito  dell'attivita'  di  pianificazione generale
delle  Forze  armate,  per  la successiva definizione dei conseguenti
programmi  tecnicooperativi  la  responsabilita' della manutenzione e
della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento
militare e' affidata ai competenti ispettorati di Forza armata.
  4.   Prima   dell'inizio  dell'esercizio  finanziario,  detti  enti
ricevono il programma di lavoro annuale con il piano di spesa nonche'
le  risorse finanziarie suddivise in specifici capitoli come appresso
denominati;
    a) capitolo esecuzione programma operativo;
    b)   capitolo  funzionamento  della  struttura  amministrativa  e
tecnica;
    c)   capitolo  ammodernamento  e  potenziamento  della  struttura
tecnica;
    d) capitolo competenze al personale.
  5.   Ogni  modificazione  dei  programmi  richiede  il  contestuale
adeguamento dell'entita' delle poste di cui ai pertinenti capitoli di
spesa,  anche  tenendo  conto  dei  maggiori  oneri  derivanti  dalla
necessita' di riorganizzare i processi di manutenzione programmata.