Art. 2 Enti dipendenti dagli ispettorati di Forza armata 1. Gli enti hanno autonomia gestionale nell'ambito dei programmi di lavoro disposti annualmente dagli organi di cui al comma 3, attendono ai compiti relativi alle attivita' amministrativocontabili, secondo quanto previsto dalle norme di contabilita' generale dello Stato e sono altresi' obbligati a provvedere alla tenuta di una contabilita' analitica industriale a decorrere dal 1 gennaio 1998. 2. I direttori degli enti, al fine di ottimizzare i procedimenti connessi all'attuazione dei programmi di lavoro annuali secondo i relativi piani di spesa, provvedono autonomamente sia alle necessarie acquisizioni di beni e servizi sia alla gestione delle risorse disponibili, per il pieno raggiungimento degli obiettivi individuati dai programmi medesimi. 3. Al termine del procedimento di ristrutturazione di ciascuno degli enti nell'ambito dell'attivita' di pianificazione generale delle Forze armate, per la successiva definizione dei conseguenti programmi tecnicooperativi la responsabilita' della manutenzione e della sperimentazione dei beni funzionali all'impiego dello strumento militare e' affidata ai competenti ispettorati di Forza armata. 4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, detti enti ricevono il programma di lavoro annuale con il piano di spesa nonche' le risorse finanziarie suddivise in specifici capitoli come appresso denominati; a) capitolo esecuzione programma operativo; b) capitolo funzionamento della struttura amministrativa e tecnica; c) capitolo ammodernamento e potenziamento della struttura tecnica; d) capitolo competenze al personale. 5. Ogni modificazione dei programmi richiede il contestuale adeguamento dell'entita' delle poste di cui ai pertinenti capitoli di spesa, anche tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dalla necessita' di riorganizzare i processi di manutenzione programmata.