Art. 3.
                   Personale degli enti dipendenti
                  dagli ispettorati di Forza armata

  1.  Il direttore dell'ente, nominato con decreto del Ministro della
difesa, e' scelto tra il personale militare con grado non inferiore a
colonnello   o  gradi  equipollenti.  Il  direttore,  individuato  in
relazione  alle  esperienze  maturate nel settore tecnicoindustriale,
ricopre  l'incarico per un periodo di quattro anni, rinnovabile anche
per un periodo di tempo inferiore, compatibilmente con le esigenze di
impiego  della  Forza armata di appartenenza e sempre che l'attivita'
svolta risulti adeguata agli obiettivi prefissati.
  2. Il direttore:
    a)  formula  proposte ai fini della predisposizione dei programmi
di lavoro;
    b)   cura  l'attuazione  dei  programmi  stessi,  anche  mediante
l'affidamento   della   gestione  di  singoli  progetti  a  personale
dipendente   appositamente   incaricato,   determinando   le  risorse
occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;
    c)  esercita  i  poteri  di  spesa  nei limiti degli stanziamenti
assegnati;
    d)    determina,   informandone   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente  rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali
di   organizzazione   degli  uffici,  e  definisce,  ai  sensi  delle
prescrizioni   del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
comparto del personale dipendente dei Ministeri, l'orario di servizio
e  l'articolazione  dell'orario  contrattuale  di lavoro in relazione
alle   esigenze  funzionali  della  struttura  organizzativa  cui  e'
preposto;
    e)  individua  i  responsabili  dei procedimenti curati dall'ente
adottando le conseguenti attivita' di verifica e controllo.
  3.  Il  direttore  e'  responsabile  dei  risultati  dell'attivita'
svolta,  con  particolare  riferimento  alla  corretta gestione delle
risorse  pubbliche  ed al raggiungimento degli obiettivi indicati nei
programmi  di lavoro. A tal fine, entro centottanta giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del presente decreto, e' costituito apposito
sistema  informativostatistico  per  il controllo interno di gestione
dell'ente,  con  rilevazioni  periodiche dei costi, delle attivita' e
dei relativi risultati.
  4.   Ferme  le  vigenti  dotazioni  organiche,  il  vice  direttore
dell'ente  dell'area  tecnicoindustriale,  nominato  con  decreto del
Ministro  della  difesa,  e' scelto nell'ambito dei funzionari civili
della Difesa in possesso di esperienza nel settore tecnicoindustriale
e  di  adeguata  qualifica funzionale o dirigenziale; l'incarico puo'
anche  essere  conferito  a  personale  dell'Amministrazione pubblica
ovvero  estraneo  alla stessa se in possesso di analoga esperienza ed
abbia ricoperto incarichi di dirigenza aziendale.
  5.  Il  vice  direttore coadiuva il direttore nell'esplicazione dei
suoi  compiti  e  lo  sostituisce in caso di assenza o impedimento in
tutte  le  sue  attribuzioni;  dirige  i  servizi  posti alle proprie
dipendenze;  ha  la reggenza dell'ente in caso di vacanza; provvede a
gestire i singoli progetti affidatigli dal direttore.
  6.  Il Ministro della difesa, per rendere pienamente funzionali gli
enti   dell'area   tecnicoindustriale  di  cui  all'articolo  2,  ove
risultino carenze organiche in profili professionali noti ripianate a
seguito  dei processi di ristrutturazione relativi ai restanti enti e
delle    procedure    di    mobilita',   indice   pubblici   concorsi
circoscrizionali  per  fronteggiare  specifiche esigenze, individuate
d'intesa  con  i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, ed i
cui  oneri  devono  comunque  essere coperti con risparmi di gestione
conseguenti alle ristrutturazioni eseguite.