Art. 4.
               Enti dipendenti dal Segretario generale

  1.  Gli  enti  di  cui al presente articolo sono posti alle dirette
dipendenze del Segretario generale della difesa, mediante un apposito
ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato,   che   assume  le  attribuzioni  delle  competenti  direzioni
generali.   Conformemente   alla  vigente  normativa  in  materia  di
competenze  e  responsabilita'  del  direttore dell'ente, questi puo'
essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa.
  2.  Ferma  la  definizione  di specifici settori di intervento, gli
enti  di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in
tutto  o  in  parte  analoghi  o  alternativi a quelli svolti, per la
fornitura  di  beni  e  servizi  alle  amministrazioni  statali  ed a
committenti  privati,  anche  mediante  la  stipulazione  di appositi
contratti,  nel  rispetto dei principi che regolano la concorrenza ed
il  mercato.  I  predetti  enti,  successivamente all'affidamento del
settore  di intervento, nonche' al compimento dell'eventuale connessa
ristrutturazione,   presentano  un  autonomo  bilancio  annuale,  sia
preventivo  sia  consuntivo,  redatto  dal  direttore  ai sensi degli
articoli  2423  e  seguenti del codice civile, per l'approvazione del
Segretario   generale  della  difesa  che  verifica  i  risultati  di
gestione.  A  tal  fine  il direttore di ciascun ente e' responsabile
della  tenuta  di  un'analitica  contabilita'  industriale.  Gli enti
stessi  decadono  automaticamente  dalla  capacita' di contrattare ai
sensi  del  presente  comma  decorsi  due  esercizi  di non economica
gestione ai sensi dei commi 6 e 7.
  3.  Per  le  finalita' indicate al comma 2 il Ministro della difesa
definisce,  sentiti  i  Ministri  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica,  della funzione pubblica e dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi
delle vigenti disposizioni di diritto civile.
  4.  Fatto  salvo  quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera
c),  gli  enti di cui al presente articolo sono sottoposti a graduali
procedimenti  di  dismissione  ed a provvedimenti di chiusura qualora
inidonei  a  fornire,  secondo  criteri di economica gestione, beni e
servizi  coerenti con le finalita' istituzionali dell'Amministrazione
della difesa, ovvero, se riconvertiti, a produrre a costi competitivi
con quelli di mercato.
  5.  In  particolare,  e'  soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
non  si  e' potuto affidare l'espletamento di alcuna attivita' ovvero
che,  per  due  anni  consecutivi dopo l'affidamento dell'attivita' e
l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non
ha  raggiunto  la capacita' di operare secondo i criteri di economica
gestione;   in  tale  ultima  ipotesi,  un  apposito  comitato  misto
paritetico,  composto  da  rappresentanti  dell'Amministrazione della
difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
verifica  l'operato  dell'ente,  con  potere  di  accesso  ai dati di
gestione  dell'ente  medesimo ai fini della successiva esposizione al
Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate.
Il  Ministro  della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento
la relazione del Comitato misto paritetico.
  6.  Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo,
i  costi  di  attivita'  dell'ente  sono  calcolati tenendo conto dei
complessivi  oneri riferiti al personale civile e militare impiegato,
ai  mezzi  occorrenti  per  la  produzione,  alle  spese  generali ed
all'ammortamento  del  capitale  investito  durante o successivamente
alla ristrutturazione dell'ente stesso.
  7.  Al  fine  di  verificare  la  capacita' dell'ente ad operare in
termini  di economicita', l'entita' delle utilita' derivanti dai beni
e dai servizi prodotti e' valutata ai prezzi di mercato afferenti gli
stessi  o  analoghi  beni  e  servizi  anche  tenuto  conto di quanto
risultante da listini e mercuriali ufficiali.
 
           Nota all'art. 4:
            -   Il  testo dell'art.  2423  del  codice  civile e'  il
          seguente:  "Redazione  del  bilancio.  Gli   amministratori
          devono    redigere   il bilancio di esercizio, con il conto
          dei profitti e delle perdite. Dal bilancio e  dal conto dei
          profitti e delle perdite  devono risultare con chiarezza  e
          precisione  la situazione patrimoniale della societa' e gli
          utili  conseguiti  o  le perdite sofferte. Il bilancio deve
          essere corredato da una  relazione    degli  amministratori
          sull'andamento della gestione sociale".