Art. 4. Enti dipendenti dal Segretario generale 1. Gli enti di cui al presente articolo sono posti alle dirette dipendenze del Segretario generale della difesa, mediante un apposito ufficio, costituito senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, che assume le attribuzioni delle competenti direzioni generali. Conformemente alla vigente normativa in materia di competenze e responsabilita' del direttore dell'ente, questi puo' essere scelto anche tra funzionari civili della Difesa. 2. Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali ed a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza ed il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonche' al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del Segretario generale della difesa che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e' responsabile della tenuta di un'analitica contabilita' industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacita' di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 6 e 7. 3. Per le finalita' indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile. 4. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), gli enti di cui al presente articolo sono sottoposti a graduali procedimenti di dismissione ed a provvedimenti di chiusura qualora inidonei a fornire, secondo criteri di economica gestione, beni e servizi coerenti con le finalita' istituzionali dell'Amministrazione della difesa, ovvero, se riconvertiti, a produrre a costi competitivi con quelli di mercato. 5. In particolare, e' soggetto a chiusura l'ente a cui dopo due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non si e' potuto affidare l'espletamento di alcuna attivita' ovvero che, per due anni consecutivi dopo l'affidamento dell'attivita' e l'assunzione delle misure previste dal piano di ristrutturazione, non ha raggiunto la capacita' di operare secondo i criteri di economica gestione; in tale ultima ipotesi, un apposito comitato misto paritetico, composto da rappresentanti dell'Amministrazione della difesa e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, verifica l'operato dell'ente, con potere di accesso ai dati di gestione dell'ente medesimo ai fini della successiva esposizione al Ministro della difesa delle eventuali carenze gestionali riscontrate. Il Ministro della difesa entro venti giorni trasmette al Parlamento la relazione del Comitato misto paritetico. 6. Per le valutazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, i costi di attivita' dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali ed all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso. 7. Al fine di verificare la capacita' dell'ente ad operare in termini di economicita', l'entita' delle utilita' derivanti dai beni e dai servizi prodotti e' valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 2423 del codice civile e' il seguente: "Redazione del bilancio. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite. Dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della societa' e gli utili conseguiti o le perdite sofferte. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale".