Art. 5. Norme finali 1. Con uno o piu' decreti il Ministro della difesa provvede: a) alla indicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, degli enti da ricomprendere nelle categorie definite all'articolo 1; b) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla riorganizzazione connessa all'espletamento delle attivita' di competenza di ciascun ente di cui all'articolo 2, nonche' alla definizione di specifici settori d'intervento degli enti di cui all'articolo 4 dipendenti dal Segretariato generale, eventualmente procedendo ad accorpamenti, trasformazioni, concentrazioni di processi produttivi e' riconversioni industriali, con ricorso anche ad una unica gestione ove l'autonomia di singole strutture non risulti funzionalmente utile e conveniente; c) di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla indicazione degli enti di cui all'articolo 4 che, in relazione agli obiettivi di produttivita' ed economicita', sono da dismettere, anche ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, ovvero da trasformare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in aziende ad ordinamento autonomo, ai sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera g) della legge 15 maggio 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera i), della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il relativo ordinamento e' definito, per ciascuna azienda, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. Il Ministro della difesa disciplina l'attuazione dei programmi di ristrutturazione realizzando nel quinquennio 1998-2002 una riduzione massima dell'attuale consistenza di personale dell'area tecnicoindustriale, compreso quello che cessa dal servizio per qualsiasi causa, non superiore a 4.800 unita' in ragione di 960 unita' per anno. Il personale in esubero presso un determinato ente sottoposto a ristrutturazione e' soggetto a piani di reimpiego, elaborati d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preferenzialmente presso altri enti della Difesa ovvero, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, presso altre amministrazioni pubbliche. Coloro che non accettano le proposte sono comunque soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265. Nelle, aree di piu' intensa ristrutturazione il Governo attua interventi con strumenti nazionali e comunitari per agevolare lo sviluppo industriale e l'occupazione. 3. Relativamente agli aspetti del personale dipendente degli enti di cui all'articolo 1 correlati alle procedure di ristrutturazione di cui al presente decreto, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 novembre 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Andreatta, Ministro della difesa Ciampi , Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: Flick
Note all'art. 5: - Il testo della lettera c) dell'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il seguente: " c) Il principio di efficienza e di economicita', anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui". - Il testo della lettera g) dell'art. 12, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera i) della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' il seguente: " g) eliminare le duplicazioni organizzative e funzionali, sia all'interno di ciascuna amministrazione, sia fra di esse, sia tra organi amministrativi e organi tecnici, con eventuale trasferimento, riallocazione o unificazione delle funzioni e degli uffici esistenti, e ridisegnare le strutture di primo livello, anche mediante istituzione di dipartimenti o di amministrazioni ad ordinamento autonomo o di agenzie e aziende, anche risultanti dalla aggregazione di uffici di diverse amministrazioni, sulla base di criteri di omogeneita', di complementarieta' e di organicita'". - La legge 16 luglio 1997, n. 265, recante "Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 549", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 185 del 9 agosto 1997. Il testo dell'art. 6 della citata legge e' il seguente: "Art. 6. - 1. Al fine di evitare negative ricadute sociali, il reimpiego del personale civile e' effettuato in enti del Ministero della difesa in ambito comunale, provinciale e regionale, nei limiti dei posti disponibili, tenendo anche conto delle prevedibili vacanze organiche che si determineranno nei successivi otto anni nonche' delle esigenze funzionali complessive dell'ente. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, congiuntamente alla riqualificazione di cui all'art. 2, e' avviata la riconversione professionale, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, dei dipendenti coinvolti nei processi di reimpiego a seguito di ristrutturazione di cui all'art. 4, in aderenza alle nuove esigenze organiche del Ministero della difesa, secondo i criteri che saranno definiti ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri. 3. Sono fatte salve le possibilita' di passaggio nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni anche attraverso la realizzazione degli accordi previsti dall'art. 35, comma 8, dello stesso decreto legislativo".