Art. 5.
                            Norme finali

  1. Con uno o piu' decreti il Ministro della difesa provvede:
  a)  alla indicazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del presente decreto legislativo, degli enti da ricomprendere
nelle categorie definite all'articolo 1;
  b)  di  concerto  con  i  Ministri  per  la funzione pubblica e del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sentite le
organizzazioni    sindacali    maggiormente   rappresentative,   alla
riorganizzazione   connessa   all'espletamento   delle  attivita'  di
competenza  di  ciascun  ente  di  cui  all'articolo  2, nonche' alla
definizione  di  specifici  settori  d'intervento  degli  enti di cui
all'articolo  4  dipendenti  dal Segretariato generale, eventualmente
procedendo   ad   accorpamenti,   trasformazioni,  concentrazioni  di
processi  produttivi  e' riconversioni industriali, con ricorso anche
ad  una  unica  gestione  ove  l'autonomia  di  singole strutture non
risulti funzionalmente utile e conveniente;
  c)  di  concerto  con  i  Ministri  per  la funzione pubblica e del
tesoro,   del   bilancio   e  della  programmazione  economica,  alla
indicazione  degli  enti di cui all'articolo 4 che, in relazione agli
obiettivi di produttivita' ed economicita', sono da dismettere, anche
ai  sensi  dell'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  ovvero  da  trasformare,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  maggiormente  rappresentative,  in  aziende ad ordinamento
autonomo,  ai  sensi e nel termine dell'articolo 12, comma 1, lettera
g)  della  legge 15 maggio 1997, n. 59, come modificato dall'articolo
7,  comma  1,  lettera  i),  della  legge  15 maggio 1997, n. 127. Il
relativo  ordinamento  e'  definito, per ciascuna azienda, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  2.  Il  Ministro della difesa disciplina l'attuazione dei programmi
di   ristrutturazione   realizzando  nel  quinquennio  1998-2002  una
riduzione  massima  dell'attuale  consistenza  di personale dell'area
tecnicoindustriale,  compreso  quello  che  cessa  dal  servizio  per
qualsiasi  causa,  non  superiore  a  4.800  unita' in ragione di 960
unita'  per  anno. Il personale in esubero presso un determinato ente
sottoposto  a  ristrutturazione  e'  soggetto  a  piani di reimpiego,
elaborati  d'intesa  con  le  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative,  preferenzialmente  presso  altri  enti della Difesa
ovvero,  d'intesa  con  il  Ministro per la funzione pubblica, presso
altre amministrazioni pubbliche. Coloro che non accettano le proposte
sono  comunque  soggetti  alle disposizioni di cui all'articolo 6 del
decreto  legislativo  16  luglio  1997,  n.  265. Nelle, aree di piu'
intensa  ristrutturazione  il  Governo attua interventi con strumenti
nazionali  e  comunitari  per  agevolare  lo  sviluppo  industriale e
l'occupazione.
  3.  Relativamente  agli aspetti del personale dipendente degli enti
di cui all'articolo 1 correlati alle procedure di ristrutturazione di
cui  al  presente  decreto, si applicano le disposizioni previste dal
decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 novembre 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Andreatta, Ministro della difesa
                                  Ciampi  ,  Ministro del tesoro, del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  Bassanini, Ministro per la funzione
                                  pubblica e gli affari regionali
                                  Bersani,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Flick
 
           Note all'art. 5:
            - Il   testo della lettera c)    dell'art.  4,  comma  3,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il seguente:
            "  c)    Il principio di   efficienza e  di economicita',
          anche  con la soppressione delle  funzioni  e  dei  compiti
          divenuti superflui".
            -  Il  testo    della  lettera g) dell'art. 12, comma  1,
          della  legge  15  marzo  1997,  n.    59,  come  modificato
          dall'art.  7,  comma    1, lettera i) della legge 15 maggio
          1997, n. 127, e' il seguente:
            "   g) eliminare   le    duplicazioni  organizzative    e
          funzionali,   sia all'interno di  ciascuna amministrazione,
          sia fra  di esse,  sia tra organi amministrativi  e  organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
          unificazione delle funzioni e  degli  uffici  esistenti,  e
          ridisegnare     le   strutture  di  primo   livello,  anche
          mediante  istituzione      di      dipartimenti      o   di
          amministrazioni    ad   ordinamento autonomo o di agenzie e
          aziende, anche risultanti dalla aggregazione di  uffici  di
          diverse  amministrazioni,   sulla   base di   criteri    di
          omogeneita', di complementarieta' e di organicita'".
            -  La legge 16 luglio 1997, n. 265, recante "Disposizioni
          in materia di personale civile del Ministero  della difesa,
          a norma dell'art. 1, comma 1, lettere e)  e g), della legge
          28 dicembre  1995, n. 549", e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n.  185 del 9 agosto 1997. Il
          testo dell'art. 6 della citata legge e' il seguente:
            "Art. 6.  - 1.  Al fine   di evitare   negative  ricadute
          sociali,  il reimpiego del  personale civile e'  effettuato
          in enti   del Ministero della difesa  in  ambito  comunale,
          provinciale  e regionale, nei limiti dei posti disponibili,
          tenendo  anche conto delle  prevedibili  vacanze  organiche
          che  si  determineranno  nei successivi  otto anni  nonche'
          delle esigenze funzionali complessive dell'ente.
            2.   Per   le   finalita'    di    cui  al    comma    1,
          congiuntamente  alla riqualificazione  di  cui all'art.  2,
          e'    avviata la  riconversione professionale,  nell'ambito
          della   stessa    qualifica  funzionale,    dei  dipendenti
          coinvolti     nei  processi  di  reimpiego   a  seguito  di
          ristrutturazione di cui   all'art. 4,  in  aderenza    alle
          nuove  esigenze  organiche  del  Ministero    della difesa,
          secondo i  criteri che saranno definiti ai  sensi dell'art.
          5,  comma  4,    lettera  d),    del  contratto  collettivo
          nazionale  di lavoro  del comparto del personale dipendente
          dai Ministeri.
            3. Sono fatte salve  le  possibilita'  di  passaggio  nei
          ruoli  di altre amministrazioni pubbliche  di cui  all'art.
          1,  comma 2,  del decreto legislativo 3  febbraio 1993,  n.
          29,   e successive   modificazioni  ed  integrazioni  anche
          attraverso   la   realizzazione   degli   accordi  previsti
          dall'art. 35, comma 8, dello stesso decreto legislativo".