Art. 2.
  Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici

  1.  Le  somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai
sensi   degli  articoli  36-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  54-bis del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1972, n. 633, risultano
dovute  a  titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori
crediti  gia'  utilizzati,  nonche'  di  interessi  e di sanzioni per
ritardato o omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli a
titolo definitivo, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione.
  2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
contribuente  o  il  sostituto  d'imposta  provvede a pagare le somme
dovute  entro  30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista
dai  commi  3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, con le modalita'
indicate  nell'articolo  19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241,  concernente  le modalita' di versamento mediante delega. In tal
caso,  l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad
un terzo.
 
          Note all'art. 2:
            - Si riporta il testo dell'art. 36-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:
            "Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi,
          dei   premi   e   dei   rimborsi   dovuti   in   base  alle
          dichiarazioni).   -    1.    Avvalendosi    di    procedure
          automatizzate,  l'amministrazione finanziaria procede entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte, dei contributi e dei  premi  dovuti,  nonche'  dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
            2. Sulla base dei  dati  e  degli  elementi  direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
             a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
          dai  contribuenti  nella  determinazione  degli imponibili,
          delle imposte, dei contributi e dei premi;
             b)  correggere  gli  errori   materiali   commessi   dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
             c) ridurre le detrazioni d'imposta  indicate  in  misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni;
             d)  ridurre  le  deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
             e)  ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in   misura
          superiore   a   quella  prevista  dalla  legge  ovvero  non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalla
          dichiarazione;
             f)  controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e  dei  premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta.
            3.  Quando  dai  controlli  automatici eseguiti emerge un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli     aspetti     formali     e     la    comunicazione
          all'amministrazione  finanziaria  di  eventuali   dati   ed
          elementi non considerati nella liquidazione.
            4.   I   dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti,  come  dichiarati dal contribuente e dal sostituto
          d'imposta".
            - Si riporta il testo dell'art. 54-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
            "Art. 54-bis. - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate
          l'amministrazione  finanziaria  procede, entro l'inizio del
          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative
          all'anno  successivo, alla liquidazione dell'imposta dovuta
          in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
            2. Sulla base dei  dati  e  degli  elementi  direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
             a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
          dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e
          delle imposte;
             b)   correggere   gli   errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
             c)  controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante  dalla
          dichiarazione  annuale  a titolo di acconto e di conguaglio
          nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli  articoli
          27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
            3.  Quando  dai  controlli  automatici eseguiti emerge un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai
          sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art.  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e  per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali
          e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati  ed
          elementi non considerati nella liquidazione.
            4.   I   dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente".
            - Si riporta il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 241/1997
          recante:    "Norme di semplificazione degli adempimenti dei
          contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi  e  delle
          imposte sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del
          sistema di gestione delle dichiarazioni":
            "Art.  19 (Modalita' di versamento mediante delega). - 1.
          I versamenti  delle  imposte,  dei  contributi,  dei  premi
          previdenziali  ed  assistenziali  e  delle  altre somme, al
          netto della compensazione, sono  eseguiti  mediante  delega
          irrevocabile  ad una banca convenzionata ai sensi del comma
          5.
            2. La  banca  rilascia  al  contribuente  un'attestazione
          conforme  al  modello  approvato  con  decreto del Ministro
          delle   finanze,    recante    l'indicazione    dei    dati
          identificativi  del soggetto che effettua il versamento, la
          data, la causale e gli importi  dell'ordine  di  pagamento,
          nonche'  l'impegno  ad  effettuare  il  pagamento agli enti
          destinatari per conto del  delegante.  L'attestazione  deve
          recare  altresi'  l'indicazione  dei crediti per i quali il
          contribuente si e' avvalso della facolta' di compensazione.
            3. La delega deve essere conferita dal contribuente anche
          nell'ipotesi in cui le somme  dovute  risultano  totalmente
          compensate  ai sensi dell'art.  17. La parte di credito che
          non ha trovato capienza nella compensazione  e'  utilizzata
          in occasione del primo versamento successivo.
            4.  Per  l'omessa presentazione del modello di versamento
          contenente i dati relativi alla eseguita compensazione,  si
          applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000
          se il ritardo non e' superiore a cinque giorni lavorativi.
            5.  Con  convenzione  approvata  con decreto del Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sono  stabiliti  le
          modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
          servizio, i dati  delle  operazioni  da  trasmettere  e  le
          relative  modalita'  di  trasmissione  e  di conservazione,
          tenendo  conto  dei  termini  di  cui   all'art.   13   del
          regolamento  concernente  l'istituzione  del conto fiscale,
          adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567 del  Ministro
          delle  finanze,  nonche'  le  penalita' per l'inadempimento
          degli obblighi  nascenti  dalla  convenzione  stessa  e  la
          misura  del  compenso  per il servizio svolto dalle banche.
          Quest'ultima e' determinata  tenendo  conto  del  costo  di
          svolgimento  del servizio, del numero dei moduli presentati
          dal contribuente e  di  quello  delle  operazioni  in  esso
          incluse,  della  tipologia  degli adempimenti da svolgere e
          dell'ammontare  complessivo  dei  versamenti  gestito   dal
          sistema.  La  convenzione ha durata triennale e puo' essere
          tacitamente rinnovata.
            6. Con decreto del Ministro delle  finanze,  di  concerto
          con   i   Ministri   del  tesoro  e  delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni,  la  delega  di  pagamento  puo'  essere
          conferita  all'Ente  poste  italiane,  secondo  modalita' e
          termini  in  esso  fissati.  All'Ente  poste  italiane   si
          applicano le disposizioni del presente decreto".