Art. 3
   Riscossione delle somme dovute \a seguito dei controlli formali

  1.  Le  somme  che,  a  seguito dei controlli formali effettuati ai
sensi   dell'articolo   36-ter   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  risultano dovute a titolo
d'imposta,  ritenute,  contributi  e  premi  o di minori crediti gia'
utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni, possono essere pagate
entro  30  giorni  dal  ricevimento  della comunicazione prevista dal
comma  4  del  predetto  articolo  36-ter,  con le modalita' indicate
nell'articolo  19  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241,
concernente  le  modalita' di versamento mediante delega. In tal caso
l'ammontare  delle  sanzioni  amministrative dovute e' ridotto ai due
terzi.
 
          Note all'art. 3:
            - Si riporta il testo dell'art. 36-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 600/1973:
            "Art.  36-ter  (Controllo formale delle dichiarazioni). -
          1. Gli uffici periferici dell'amministrazione  finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a  quello  di  presentazione,  al  controllo  formale delle
          dichiarazioni presentante dai contribuenti e dai  sostituti
          d'imposta  sulla  base  dei  criteri  selettivi fissati dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'
          operative dei medesimi uffici.
            2. Senza pregiudizio  dell'azione  accertatrice  a  norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
             a)  escludere  in  tutto  o  in  parte lo scomputo delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,  terzo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   29   settembre   1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
             b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta
          non  spettanti  in   base   ai   documenti   richiesti   ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
             c) escludere in  tutto  o  in  parte  le  deduzioni  dal
          reddito  non  spettanti  in  base ai documenti richiesti ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
             d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base  ai
          dati   risultanti   dalle   dichiarazioni  e  ai  documenti
          richiesti ai contribuenti;
             e) liquidare  la  maggiore  imposta  sul  reddito  delle
          persone    fisiche   e   i   maggiori   contributi   dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni  o  certificati  di  cui all'art. 1, comma 4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente;
             f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
          nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
            3.  Ai  fini  dei  commi  1  e  2,  il  contribuente o il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere  ricevute  di  versamento e altri documenti non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi.
            4.   L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili,  delle  imposte, delle ritenute alla fonte, dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione  di eventuali dati ed elementi non considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale".
            - Per il testo dell'art. 19 del  D.Lgs.  n.  241/1997  si
          vedano le note all'art. 2.