Art. 4.
                    Iscrizioni nei ruoli in base
                   ad accertamenti non definitivi
 1.  Il primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 602, recante disposizioni per le
iscrizioni  a  ruolo  in  base  ad  accertamenti  non  definitivi, e'
sostituito
 dal  seguente:  "Le  imposte, i contributi ed i premi corrispondenti
agli  imponibili  accertati  dall'ufficio  ma  non ancora definitivi,
nonche'  i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei
ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli
ammontari  corrispondenti  agli  imponibili  o ai maggiori imponibili
accertati.".
 
          Note all'art. 4:
            -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  15  del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 602/1973, come modifcato dal
          presente decreto:
            "Art. 15 (Iscrizioni nei ruoli in  base  ad  accertamenti
          non  definitivi).    -  Le imposte, i contributi ed i premi
          corrispondenti agli imponibili  accertati  dall'ufficio  ma
          non  ancora  definitivi, nonche' i relativi interessi, sono
          iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo  la  notifica
          dell'atto  di  accertamento,  per  la meta' degli ammontari
          corrispondenti agli imponibili  o  ai  maggiori  imponibili
          accertati.
            Se  il  contribuente  ha  prodotto ricorso, dette imposte
          sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:
             a) dopo la decisione  della  commissione  tributaria  di
          primo   grado,   fino   alla   concorrenza   di  due  terzi
          dell'imposta corrispondente  all'imponibile  o  al  maggior
          imponibile deciso dalla commissione stessa;
             b)  dopo  la  decisione  della commissione tributaria di
          secondo  grado,  fino  alla  concorrenza  di   tre   quarti
          dell'imposta  corrispondente  all'imponibile  o  al maggior
          imponibile deciso da questa;
             c) dopo la decisione della  commissione  centrale  o  la
          sentenza    della    corte   d'appello,   per   l'ammontare
          corrispondente all'imponibile o al  maggior  imponibile  da
          queste determinato.
            Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano anche
          per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla  fonte  dovute
          dai  sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora
          definitivi".