Art. 11. 
             Responsabili per la sanzione amministrativa 
 1.  Nei  casi  in  cui  una  violazione  che  abbia   inciso   sulla
determinazione o sul pagamento del tributo e' commessa dal dipendente
o dal  rappresentante  legale  o  negoziale  di  una  persona  fisica
nell'adempimento del  suo  ufficio  o  del  suo  mandato  ovvero  dal
dipendente o  dal  rappresentante  o  dall'amministratore,  anche  di
fatto, di societa', associazione od ente, con  o  senza  personalita'
giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona
fisica, la societa', l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali
ha agito l'autore della violazione sono obbligati al pagamento di una
somma pari alla sanzione  irrogata,  salvo  il  diritto  di  regresso
secondo le disposizioni vigenti. 
 2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha
sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi. 
 3. Quando la violazione e'  commessa  in  concorso  da  due  o  piu'
persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la  persona
fisica, la societa', l'associazione o l'ente  indicati  nel  comma  1
sono obbligati al pagamento di una  somma  pari  alla  sanzione  piu'
grave. 
 4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione
e, nel  caso  in  cui  siano  state  irrogate  sanzioni  diverse,  il
pagamento di quella piu' grave estingue l'obbligazione  indicata  nel
comma 1. 
 5. Quando la violazione non e' commessa con dolo o colpa  grave,  il
pagamento della sanzione e, nel caso  in  cui  siano  state  irrogate
sanzioni diverse, il pagamento di  quella  piu'  grave,  da  chiunque
eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora  il  pagamento  sia
stato eseguito dall'autore  della  violazione,  nel  limite  previsto
dall'articolo 5, comma 2, la responsabilita'  della  persona  fisica,
della societa', dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 e'
limitata all'eventuale eccedenza. 
 6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o  colpa  grave,  la
persona fisica, la societa', l'associazione  o  l'ente  indicati  nel
comma l possono assumere il debito dell'autore della violazione. 
 7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorche'
avvenuta prima della irrogazione della sanzione  amministrativa,  non
estingue la responsabilita' della persona fisica,  della  societa'  o
dell'ente indicati nel comma 1.