Art. 12.
           Concorso di violazioni e violazioni continuate
 1.  E'  punito  con  la  sanzione  che  dovrebbe  infliggersi per la
violazione  piu'  grave,  aumentata fino al doppio, chi, con una sola
azione  od  omissione,  viola  diverse  disposizioni anche relative a
tributi  diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od omissioni,
diverse violazioni della medesima disposizione.
 2.  Alla  stessa  sanzione  soggiace  chi,  anche  in tempi diversi,
commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o
tendono  a  pregiudicare  la determinazione dell'imponibile ovvero la
liquidazione anche periodica del tributo.
 3.  Nei  casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai
fini  di  piu'  tributi, si applica, quale sanzione base cui riferire
l'aumento, quella piu' grave aumentata fino a un terzo.
 4.  Se  le  violazioni  riguardano  periodi  di  imposta diversi, la
sanzione base puo' essere aumentata fino al triplo.
 5.   La   continuazione  e'  interrotta  dalla  contestazione  delle
violazioni.
 6.  Nei  casi  previsti  dal  presente articolo la sanzione non puo'
essere  comunque  superiore  a  quella  risultan-te  dal cumulo delle
sanzioni previste per le singole violazioni.