Art. 13.
                            Ravvedimento
  1.  La  sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata
gia'  constatata  e  comunque  non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche  o  altre  attivita'  amministrative  di accertamento delle
quali  l'autore  o  i  soggetti  obbligati ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, abbiano avuto formale conoscenza:
    a)  ad  un  ottavo  del minimo, nei casi di mancato pagamento del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta
giorni dalla data della sua commissione;
    b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non
incidenti  sulla  determinazione  e  sul pagamento del tributo, se la
regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
    c)  ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e
delle  omissioni,  anche  se  incidenti  sulla  determinazione  e sul
pagamento  del tributo, avviene entro il termine per la presentazione
della  dichiarazione  relativa  all'anno nel corso del quale e' stata
commessa  la violazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della
presentazione  della  dichiarazione,  se  questa viene presentata con
ritardo non superiore a trenta giorni.
  2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta  deve  essere  eseguito
contestualmente  alla  regolarizzazione  del  pagamento del tributo o
della differenza, quando dovuti, nonche' al pagamento degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  3.  Le  singole  leggi  ed  atti  aventi  forza  di  legge  possono
stabilire,  ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo,
ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.