Art. 14. 
                         Cessione di azienda 
 1.  Il  cessionario  e'  responsabile  in  solido,  fatto  salvo  il
beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro  i  limiti
del valore dell'azienda  o  del  ramo  d'azienda,  per  il  pagamento
dell'imposta e delle sanzioni  riferibili  alle  violazioni  commesse
nell'anno in cui e'  avvenuta  la  cessione  e  nei  due  precedenti,
nonche' per quelle gia' irrogate e contestate  nel  medesimo  periodo
anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. 
 2. L'obbligazione del cessionario e' limitata al debito  risultante,
alla   data   del   trasferimento,   dagli    atti    degli    uffici
dell'amministrazione    finanziaria    e    degli    enti    preposti
all'accertamento dei tributi di loro competenza. 
 3. Gli uffici e  gli  enti  indicati  nel  comma  2  sono  tenuti  a
rilasciare,   su   richiesta   dell'interessato,    un    certificato
sull'esistenza di contestazioni in corso e di  quelle  gia'  definite
per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato,  se
negativo, ha pieno effetto  liberatorio  del  cessionario,  del  pari
liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta  giorni
dalla richiesta. 
 4.  La  responsabilita'  del  cessionario  non  e'   soggetta   alle
limitazioni previste nel presente articolo qualora  la  cessione  sia
stata attuata in frode dei  crediti  tributari,  ancorche'  essa  sia
avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni. 
 5.  La  frode  si  presume,  salvo  prova   contraria,   quando   il
trasferimento sia effettuato entro sei mesi  dalla  constatazione  di
una violazione penalmente rilevante.