Art. 16.
             Procedimento di irrogazione delle sanzioni
 1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate
dall'ufficio  o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui
le violazioni si riferiscono.
 2.   L'ufficio   o   l'ente   notifica  atto  di  contestazione  con
indicazione,   a   pena   di   nullita',   dei  fatti  attribuiti  al
trasgressore,  degli  elementi  probatori, delle norme applicate, dei
criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e
della loro entita'.
 3.   Nel   termine   di  sessanta  giorni  dalla  notificazione,  il
trasgressore  e  gli  obbligati  ai  sensi dell'articolo 11, comma 1,
possono  definire la controversia con il pagamento di un quarto della
sanzione   indicata   nell'atto   di  contestazione.  La  definizione
agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.
 4.  Se  non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i
soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono, entro
lo  stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto
di   contestazione   si   considera   provvedimento  di  irrogazione,
impugnabile  ai  sensi  dell'articolo  18  sempre entro il termine di
sessanta giorni dalla sua notificazione.
 5.  L'impugnazione  immediata non e' ammessa e, se proposta, diviene
improcedibile  qualora  vengano  presentate  deduzioni  difensive  in
ordine alla contestazione.
 6.  L'atto  di  contestazione  deve  contenere l'invito al pagamento
delle   somme  dovute  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  sua
notificazione,  con  l'indicazione  dei benefici di cui al comma 3 ed
altresi'  l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende
addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine,
l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
 7.  Quando  sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di
decadenza  di  un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso,
le sanzioni con atto motivato a pena di nullita' anche in ordine alle
deduzioni   medesime.   Tuttavia,   se  il  provvedimento  non  viene
notificato  entro  centoventi  giorni,  cessa  di diritto l'efficacia
delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22.