Art. 17.
                        Irrogazione immediata
 1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate
al  tributo  cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa
contestazione  e  con  l'osservanza,  in  quanto  compatibili,  delle
disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo
medesimo,  con  atto  contestuale  all'avviso  di  accertamento  o di
rettifica, motivato a pena di nullita'.
 2.  E'  ammessa  definizione  agevolata  con il pagamento del quarto
della  sanzione  irrogata,  entro sessanta giorni dalla notificazione
del provvedimento.
 3.   Sono   irrogate  mediante  iscrizione  a  ruolo,  senza  previa
contestazione,  le  sanzioni  per  omesso  o  ritardato pagamento dei
tributi, ancorche' risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli
articoli  36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia
di  accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli
54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26   ottobre   1972,   n.   633,  recante  istituzione  e  disciplina
dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Non  si  applica la definizione
agevolata prevista nel comma 2.
 
          Note all'art. 17:
            - Il testo dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973,
          n. 600 (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi), aggiunto dell'art. 2 del D.P.R.
          24 dicembre 1976, n. 920, modificato dall'art. 1 del D.P.R.
          27   settembre   1979,   n.  506,  dall'art.    10-ter  del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,  dall'art.  1   del
          decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 e sostituito dall'art.
          13  del  decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241 e' il
          seguente:
            "Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi,
          dei  premi   e   dei   rimborsi   dovuti   in   base   alle
          dichiarazioni).    -    1.    Avvalendosi    di   procedure
          automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative   all'anno  successivo,  alla  liquidazione  delle
          imposte, dei contributi e dei  premi  dovuti,  nonche'  dei
          rimborsi  spettanti  in  base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
            2. Sulla base dei  dati  e  degli  elementi  direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso   dell'anagrafe    tributaria    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a:
             a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
          dai  contribuenti  nella  determinazione  degli imponibili,
          delle imposte, dei contributi e dei premi;
             b)  correggere  gli  errori   materiali   comnessi   dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi   e   dei   premi  risultanti  dalle  precedenti
          dichiarazioni;
             c)  ridurre  le  detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalle
          dichiarazioni;
             d) ridurre le deduzioni dal reddito  esposte  in  misura
          superiore a quella prevista dalla legge;
             e)   ridurre  i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti    sulla   base   dei   dati   risultanti   dalla
          dichiarazione;
             f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e  la
          tempestivita'  dei versamenti delle imposte, dei contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta.
            3. Quando dai controlli  automatici  eseguiti  emerge  un
          risultato   diverso   rispetto   a  quello  indicato  nella
          dichiarazione, l'esito della liquidazione e' comunicato  al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli    aspetti     formali     e     la     comunicazione
          all'Amministrazione   finanziaria   di  eventuali  dati  ed
          elementi non considerati nella liquidazione.
            4.  I  dati  contabili  risultanti   dalla   liquidazione
          prevista  nel presente articolo si considerano, a tutti gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta".
            -  Il testo dell'art. 36-ter del citato D.P.R. n. 600 del
          1973, aggiunto dell'art. 1 del D.P.R. 14  aprile  1982,  n.
          309,  modificato dall'art. 10-ter del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n.  69,  e  sostituito  dall'art.  13  del   decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e' il seguente:
            "Art.  36-ter  (Controllo formale delle dichiarazioni). -
          1. Gli uffici periferici dell'amministrazione  finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a  quello  di  presentazione,  al  controllo  formale delle
          dichiarazioni presentate dai contribuenti e  dai  sostituti
          d'imposta  sulla  base  dei  criteri  selettivi fissati dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacita'
          operative dei medesimi uffici.
            2. Senza pregiudizio  dell'azione  accertatrice  a  norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:
             a)  escludere  in  tutto  o  in  parte lo scomputo delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti  d'imposta,  dalle  comunicazioni di cui all'art.
          20,  terzo  comma,  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica   29   settembre   1973,   n.   605,   o   dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute  risultanti  in misura inferiore a quella indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;
             b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta
          non  spettanti  in   base   ai   documenti   richiesti   ai
          contribuenti  o  agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25,
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
             c)  escludere  in  tutto  o  in  parte  le deduzioni dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b);
             d)  determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai
          dati  risultanti  dalle  dichiarazioni   e   ai   documenti
          richiesti ai contribuenti;
             e)  liquidare  la  maggiore  imposta  sul  reddito delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare  complessivo  dei redditi risultanti da piu'
          dichiarazioni o certificati di cui  all'art.  1,  comma  4,
          lettera  d),  presentati  per  lo  stesso anno dal medesimo
          contribuente;
             f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
          nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.
            3. Ai fini  dei  commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai  dati  contenuti  nella  dichiarazione  e  ad eseguire o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati  alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da
          terzi.
            4.  L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato   al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi   che   hanno   dato   luogo  alla  rettifica  degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi  e dei premi dichiarate, per consentire anche la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale".
            -  Il  testo dell'art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972,
          n. 633 (Istituzione e disciplina  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto),  aggiunto dell'art. 14 del decreto legislativo 9
          luglio 1997, n. 241 e' il seguente:
            "Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta  dovuta  in  base
          alle  dichiarazioni).    -  1.    Avvalendosi  di procedure
          automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,  entro
          l'inizio  del  periodo di presentazione delle dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta  dovuta  in base alle dichiarazioni presentate
          dai contribuenti.
            2. Sulla base dei  dati  e  degli  elementi  direttamente
          desumibili  dalle  dichiarazioni  presentate e di quelli in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a:
             a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi
          dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e
          delle imposte;
             b)   correggere   gli   errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
             c)  controllare la rispondenza con la dichiarazione e la
          tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante  dalla
          dichiarazione  annuale  a titolo di acconto e di conguaglio
          nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui agli  articoli
          27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto comma.
            3.  Quando  dai  controlli  automatici eseguiti emerge un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione,  l'esito della liquidazione e' comunicato ai
          sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art.  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e  per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali
          e la segnalazione all'amministrazione di eventuali dati  ed
          elementi non considerati nella liquidazione.
            4.   I   dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente".
            -  Il  comma  sesto dell'art. 60 del citato D.P.R. n. 633
          del 1972, aggiunto dell'art. 10 del decreto-legge 20 giugno
          1996, n. 323, cosi' recita:
            "L'imposta non versata,  risultante  dalla  dichiarazione
          annuale,  e'  iscritta  direttamente  nei  ruoli  a  titolo
          definitivo  unitamente  ai  relativi   interessi   e   alla
          soprattassa  di  cui  all'art. 44. La stessa procedura deve
          intendersi applicabile per la maggiore imposta  determinata
          a  seguito della correzione di errori materiali  di calcolo
          rilevati  dall'ufficio   in   sede   di   controllo   della
          dichiarazione.  L'ufficio,  prima  dell'iscrizione a ruolo,
          invita il contribuente a  versare  le  somme  dovute  entro
          trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione
          della  soprattassa  pari  al  60  per cento della somma non
          versata o versata in meno. Le somme  dovute  devono  essere
          versate  direttamente  all'ufficio  con le modalita' di cui
          all'art. 38, quarto comma".