Art. 18.
           Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi
 1.  Contro  il  provvedimento di irrogazione e' ammesso ricorso alle
commissioni tributarie.
 2.  Se  le  sanzioni  si riferiscono a tributi rispetto ai quali non
sussiste  la  giurisdizione delle commissioni tributarie, e' ammesso,
nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento,
ricorso amministrativo in alternativa all'azione avanti all'autorita'
giudiziaria  ordinaria,  che puo' comunque essere adita anche dopo la
decisione  amministrativa  ed  entro  centottanta  giorni  dalla  sua
notificazione.  Salvo  diversa  disposizione  di  legge,  il  ricorso
amministrativo  e'  proposto  alla Direzione regionale delle entrate,
competente  in  ragione  della  sede  dell'ufficio che ha irrogato le
sanzioni.
 3.  In  presenza  di  piu'  soggetti  legittimati, se alcuno di essi
adisce   l'autorita'   giudiziaria,   il  ricorso  amministrativo  e'
improponibile,  quello in precedenza proposto diviene improcedibile e
la  controversia  pendente  deve  essere riproposta avanti al giudice
ordinario nel termine di centottanta giorni dalla notificazione della
decisione di improcedibilita'.
 4.  Le  decisioni  delle  commissioni  tributarie  e  dell'autorita'
giudiziaria   sono   immediatamente  esecutive  nei  limiti  previsti
dall'articolo 19.