Art. 19.
                      Esecuzione delle sanzioni
 1.  In  caso  di ricorso alle commissioni tributarie si applicano le
disposizioni  dettate  dall'articolo  68,  commi  1  e 2, del decreto
legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  recante  disposizioni sul
processo tributario.
 2.  La commissione tributaria regionale puo' sospendere l'esecuzione
applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, ne 546.
 3.  La  sospensione  deve  essere  concessa se viene prestata idonea
garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
 4.   Quando   non   sussiste   la  giurisdizione  delle  commissioni
tributarie;   la   sanzione  e'  riscossa  provvisoriamente  dopo  la
decisione  dell'organo  al  quale e' proposto ricorso amministrativo,
nei   limiti   della   meta'   dell'ammontare  da  questo  stabilito.
L'autorita'   giudiziaria   ordinaria   successivamente   adita,   se
dall'esecuzione  puo'  derivare  un danno grave ed irreparabile, puo'
disporre  la  sospensione  e  deve  disporla  se viene offerta idonea
garanzia.
 5.  Se  l'azione  viene  iniziata  avanti  all'autorita' giudiziaria
ordinaria  ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo
amministrativo,  la  sanzione pecuniaria e' riscossa per intero o per
il  suo  residuo  ammontare  dopo  la  sentenza di primo grado, salva
l'eventuale  sospensione  disposta  dal  giudice d'appello secondo le
previsioni dei commi 2, 3 e 4.
 6.  Se  in  esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma
corrisposta   eccede   quella  che  risulta  dovuta,  l'ufficio  deve
provvedere  al  rimborso  entro  novanta giorni dalla comunicazione o
notificazione della sentenza.
 7.  Le  sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di
irrogazione e' divenuto definitivo.
 
          Note all'art. 19:
            - Il  testo  dell'art.  68  del  decreto  legislativo  31
          dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
          in  attuazione  della delega al Governo contenute nell'art.
          30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),  come  modificato
          dal presente decreto legislativo, e' il seguente:
            "Art.   68   (Pagamento   del  tributo  in  pendenza  del
          processo). - 1.  Anche in deroga a  quanto  previsto  nelle
          singole  leggi  d'imposta,  nei  casi in cui e' prevista la
          riscossione frazionata  del  tributo  oggetto  di  giudizio
          davanti  alle  commissioni,  il  tributo,  con  i  relativi
          interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
             a) per i due terzi, dopo la sentenza  della  commissione
          tributaria provinciale che respinge il ricorso;
             b)  per  l'ammontare  risultante  dalla  sentenza  della
          commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre  i
          due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;
             c)  per  il residuo ammontare determinato nella sentenza
          della commissione tributaria regionale.
            Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e
          c) gli importi da versare vanno in ogni caso  diminuiti  di
          quanto gia' corrisposto.
            2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in
          eccedenza  rispetto  a quanto statuito dalla sentenza della
          commissione  tributaria   provinciale,   con   i   relativi
          interessi   previsti   dalle  leggi  fiscali,  deve  essere
          rimborsato   d'ufficio   entro   novanta    giorni    dalla
          notificazione della sentenza.
            3.  Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo
          l'ultima sentenza non  impugnata  o  impugnabile  solo  con
          ricorso in cassazione".
            -   Il   testo   dell'articolo   47  del  citato  decreto
          legislativo n. 546 del 1992 e' il seguente:
            "Art. 47  (Sospensione  dell'atto  impugnato).  -  1.  Il
          ricorrente, se dall'atto impugnato puo' derivargli un danno
          grave  ed  irreparabile,  puo'  chiedere  alla  commissione
          provinciale  competente  la   sospensione   dell'esecuzione
          dell'atto  stesso con istanza motivata proposta nel ricorso
          o  con  atto  separato  notificato  alle  altre   parti   e
          depositato  in  segreteria  sempre  che  siano osservate le
          disposizioni di cui all'art.  22.
            2. Il presidente fissa con decreto la  trattazione  della
          istanza  di  sospensione  per  la prima camera di consiglio
          utile disponendo che ne sia data comunicazione  alle  parti
          almeno dieci giorni liberi prima.
            3.  In  caso di eccezionale urgenza il presidente, previa
          delibazione  del  merito,  con  lo  stesso  decreto,   puo'
          motivatamente    disporre    la   provvisoria   sospensione
          dell'esecuzione fino alla pronuncia del col-legio.
            4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e
          delibato il merito, provvede  con  ordinanza  motivata  non
          impugnabile.
            5.   La   sospensione   puo'   anche  essere  parziale  e
          subordinata alla prestazione di  idonea  garanzia  mediante
          cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e
          termini indicati nel provvedimento.
            6.   Nei  casi  di  sospensione  dell'atto  impugnato  la
          trattazione della  controversia  deve  essere  fissata  non
          oltre novanta giorni dalla pronuncia.
            7.  Gli  effetti  della sospensione cessano dalla data di
          pubblicazione della sentenza di primo grado.
            8. In caso di mutamento delle circostanze la  commissione
          su  istanza motivata di parte puo' revocare o modificare il
          provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per
          quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4".