Art. 2. 
                       Sanzioni amministrative 
 1. Le sanzioni amministrative previste per la  violazione  di  norme
tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento  di
una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo
21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti. 
 2. La sanzione e' riferibile alla persona fisica che ha  commesso  o
concorso a commettere la violazione. 
 3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi. 
 4. I limiti minimi e  massimi  e  la  misura  della  sanzione  fissa
possono essere aggiornati ogni tre anni  in  misura  pari  all'intera
variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per
le  famiglie  di  operai  e  impiegati  verificatasi  nei  tre   anni
precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo  al  compimento
del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il  Ministro
del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.