Art. 20. 
                      Decadenza e prescrizione 
 1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto  di
irrogazione, devono essere  notificati,  a  pena  di  decadenza,  nel
termine di cinque anni  dalla  commissione  della  violazione  o  nel
diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. 
 2. Se la notificazione e' stata eseguita nei  termini  previsti  dal
comma 1 ad almeno uno degli autori  dell'infrazione  o  dei  soggetti
obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, il termine e' prorogato
di un anno. 
 3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si  prescrive
nel termine di  cinque  anni.  L'impugnazione  del  provvedimento  di
irrogazione interrompe la  prescrizione,  che  non  corre  fino  alla
definizione del procedimento.