Art. 21.
                         Sanzioni accessorie
 1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
  a)  l'interdizione,  per  una  durata  massima  di  sei mesi, dalle
cariche di amministratore, sindaco o revisore di societa' di capitali
e di enti con personalita' giuridica, pubblici o privati;
  b)  l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di
pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
  c)  l'interdizione  dal  conseguimento  di  licenze,  concessioni o
autorizzazioni   amministrative  per  l'esercizio  di  imprese  o  di
attivita'  di  lavoro  autonomo  e la loro sospensione, per la durata
massima di sei mesi;
  d)   la   sospensione,   per   la   durata  massima  di  sei  mesi,
dall'esercizio  di  attivita' di lavoro autonomo o di impresa diverse
da quelle indicate nella lettera c).
 2.  Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione
delle  sanzioni  accessorie,  ne  stabiliscono  i limiti temporali in
relazione  alla gravita' dell'infrazione e ai limiti minimi e massimi
della sanzione principale.