Art. 22.
                  Ipoteca e sequestro conservativo.
 1.   In   base   all'atto  di  contestazione,  al  provvedimento  di
irrogazione  della  sanzione o al processo verbale di constatazione e
dopo  la  loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore
di  perdere  la  garanzia  del  proprio  credito,  puo' chiedere, con
istanza   motivata,   al   presidente  della  commissione  tributaria
provinciale  l'iscrizione  di ipoteca sui beni del trasgressore e dei
soggetti   obbligati   ai   sensi   dell'articolo   11,  comma  1,  e
l'autorizzazione  a  procedere,  a mezzo di ufficiale giudiziario, al
sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
 2.  Le  istanze  di  cui  al comma 1 devono essere notificate, anche
tramite  il  servizio  postale,  alle  parti  interessate,  le  quali
possono,  entro  venti  giorni  dalla  notifica, depositare memorie e
documenti difensivi.
 3.  Il  presidente,  decorso il termine di cui al comma 2, fissa con
decreto  la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio
utile,  disponendo  che  ne  sia data comunicazione alle parti almeno
dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.
 4.  In  caso  di  eccezionale  urgenza o di pericolo nel ritardo, il
presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro
il  decreto  e'  ammesso  reclamo al collegio entro trenta giorni. Il
collegio,  sentite  le  parti  in  camera  di consiglio, provvede con
sentenza.
 5.  Nei  casi  in  cui  non sussiste giurisdizione delle commissioni
tributarie,  le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al
tribunale   territorialmente   competente   in   ragione  della  sede
dell'ufficio  richiedente,  che  provvede secondo le disposizioni del
libro  IV,  titolo  I,  capo  III, sezione I, del codice di procedura
civile, in quanto applicabili.
 6.  Le  parti  interessate  possono  prestare, in corso di giudizio,
idonea   garanzia   mediante   cauzione  o  fideiussione  bancaria  o
assicurativa.  In  tal  caso l'organo dinanzi al quale e' in corso il
procedimento  puo'  non adottare ovvero adottare solo parzialmente il
provvedimento richiesto.
 7.  I  provvedimenti  cautelari perdono efficacia se, nel termine di
centoventi  giorni  dalla loro adozione, non viene notificato atto di
contestazione  o  di  irrogazione.  In  tal caso, il presidente della
commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale
dispongono,  su  istanza  di  parte  e  sentito  l'ufficio  o  l'ente
richiedente,  la  cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono
altresi'  efficacia  a  seguito  della sentenza, anche non passata in
giudicato,  che  accoglie  il  ricorso  o  la  domanda.  La  sentenza
costituisce  titolo  per  la  cancellazione  dell'ipoteca. In caso di
accoglimento  parziale,  su  istanza  di  parte,  il  giudice  che ha
pronunciato    la   sentenza   riduce   proporzionalmente   l'entita'
dell'iscrizione  o del sequestro; se la sentenza e' pronunciata dalla
Corte  di  cassazione,  provvede  il giudice la cui sentenza e' stata
impugnata con ricorso per cassazione.
 
          Note all'art. 22:
            -  La sezione I, del capo III, del titolo I, del libro IV
          del codice di procedura civile, aggiunta dall'articolo  74,
          comma  secondo, della legge 26 novembre 1990, n. 353, e' la
          seguente:
                                   "Capo III
                          DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI
                                   Sezione I
                    DEI PROCEDIMENTI CAUTELARI IN GENERALE
            Art.  669-bis  (Forma  della  domanda).  -  La domanda si
          propone  con  ricorso  depositato  nella  cancelleria   del
          giudice competente.
            Art.  669-ter  (Competenza anteriore alla casa). -  Prima
          dell'inizio della causa di merito la domanda si propone  al
          giudice competente a conoscere del merito.
            Se  competente  per  la  causa di merito e' il giudice di
          pace, la domanda si propone al pretore.
            Se il giudice italiano non e' competente a  conoscere  la
          causa  di  merito,  la  domanda  si propone al giudice, che
          sarebbe competente per materia o valore, del luogo  in  cui
          deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
            A  seguito della presentazione del ricorso il cancelliere
          forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al
          presidente del tribunale o al pretore  dirigente  il  quale
          designa  il  magistrato  cui e' affidata la trattazione del
          procedimento.
            Art. 669-quater (Competenza in corso di causa). -  Quando
          vi e' causa pendente per il merito la domanda  deve  essere
          proposta al giudice della stessa.
            Se  la  causa  pende  davanti  al tribunale la domanda si
          propone all'istruttore oppure,  se  questi  non  e'  ancora
          designato  o  il  giudizio  e'  sospeso  o  interrotto,  al
          presidente, il quale provvede ai  sensi  dell'ultimo  comma
          dellart. 669-ter.
            Se  la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda
          si propone al pretore.
            In pendenza dei termini per  proporre  l'impugnazione  la
          domanda  si  propone  al  giudice  che  ha  pronunziato  la
          sentenza.
            Se la causa pende davanti  al  giudice  straniero,  e  il
          giudice  italiano non e' competente a conoscere la causa di
          merito, si applica il terzo comma dell'art. 669-ter.
            Il terzo comma dell'art. 669-ter si applica altresi'  nel
          caso   in   cui  l'azione  civile  e'  stata  esercitata  o
          trasferita nel processo penale,  salva  l'applicazione  del
          comma secondo dell'art. 316 c.p.p.
            Art.   669-quinquies  (Competenza  in  caso  di  clausola
          compromissoria, di compromesso o di pendenza  del  giudizio
          arbitrale).  -    Se la controversia e' oggetto di clausola
          compromissoria o e' compromessa in arbitri o se e' pendente
          il giudizio arbitrale la domanda si propone al giudice  che
          sarebbe stato competente a conoscere del merito.
            Art. 669-sexies (Procedimento). -  Il giudice, sentite le
          parti    omessa   ogni   formalita'   non   essenziale   al
          contraddittorio,  procede  nel  modo   che   ritiene   piu'
          opportuno   agli   atti  di  istruzione  indispensabili  in
          relazione  ai  presupposti  e  ai  fini  del  provvedimento
          richiesto,  e  provvede con ordinanza all'accoglimento o al
          rigetto della domanda.
            Quando   la   convocazione   della  controparte  potrebbe
          pregiudicare l'attuazione del provvedimento,  provvede  con
          decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni.
          In  tal  caso  fissa,  con  lo stesso decreto, l'udienza di
          comparizione delle parti davanti a se' entro un termine non
          superiore  a  quindici  giorni  assegnando  all'istante  un
          termine  perentorio  non  superiore  a  otto  giorni per la
          notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza  il
          giudice,  con  ordinanza,  conferma,  modifica  o  revoca i
          proedimenti emanati con decreto.
            Nel  caso  in  cui  la  notificazione  debba  effettuarsi
          all'estero,  i  termini  di  cui  al  comma precedente sono
          triplicati.
            Art. 669-septies (Provvedimento negativo). -  L'ordinanza
          di   incompetenza  non  preclude  la  riproposizione  della
          domanda.
            L'ordinanza di rigetto  non  preclude  la  riproposizione
          dell'istanza  per  il  provvedimento  cautelare  quando  si
          verifichino mutamenti delle circostanze o  vengano  dedotte
          nuove ragioni di fatto o di diritto.
            Se   l'ordinanza   di   incompetenza   o  di  rigetto  e'
          pronunciata prima dell'inizio della causa  di  merito,  con
          essa  il  giudice  provvede definitivamente sulle spese del
          procedimento cautelare.
            La condanna alle spese e' immediatamente esecutiva ed  e'
          opponibile   ai   sensi   degli  artt.  64  ss.  in  quanto
          applicabili, nel termine perentorio di venti  giorni  dalla
          pronuncia   dell'ordinanza   se   avvenuta   in  udienza  o
          altrimenti dalla sua comunicazione.
            Art.   669-octies   (Provvedimenti   di    accoglimento).
          L'ordinanza  di  accoglimento,  ove  la  domanda  sia stata
          proposta prima dell'inizio  della  causa  di  merito,  deve
          fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni
          per  l'inizio  del  giudizio di merito salva l'applicazione
          dell'ultimo comma dell'art. 669-novies.
            In mancanza  di  fissazione  del  termine  da  parte  del
          giudice,  la  causa di merito deve essere iniziata entro il
          termine perentorio di trenta giorni.
            Il termine  decorre  dalla  pronuncia  dell'ordinanza  se
          avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
            Nel   caso   in   cui  la  controversia  sia  oggetto  di
          compromesso o di clausola  compromissoria,  la  parte,  nei
          termini   di  cui  ai  commi  precedenti,  deve  notificare
          all'altra un atto nel quale dichiara la propria  intenzione
          di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda
          e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.
            Art. 669-novies (Inefficacia del provvedimento). -  Se il
          procedimento   di   merito  non  e'  iniziato  nel  termine
          perentorio  di  cui  all'art.     669-octies,   ovvero   se
          successivamente  al suo inizio si estingue il provvedimento
          cautelare perde la sua efficacia.
            In   entrambi  i  casi,  il  giudice  che  ha  emesso  il
          provvedimento,  su   ricorso   della   parte   interessata,
          convocate  le  parti  con  decreto  in  calce  al  ricorso,
          dichiara, se non c'e' contestazione, con  ordinanza  avente
          efficacia   esecutiva  che  il  provvedimento  e'  divenuto
          inefficace   e   da'   le   disposizioni   necessarie   per
          ripristinare   la   situazione  precedente.    In  caso  di
          contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene  il
          giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con
          sentenza  provvisoriamente  esecutiva, salva la possibilta'
          di emanare  in  corso  di  causa  i  provvedimenti  di  cui
          all'art. 669-decies.
            Il  provvedimento  cautelare  perde altresi' efficacia se
          non  e'  stata  versata  la  cauzione   di   cui   all'art.
          669-undecies  ovvero  se con sentenza, anche non passata in
          giudicato, e' dichiarato inesistente il diritto  a  cautela
          del  quale  era stato concesso. In tal caso i provvedimenti
          di cui al comma precedente sono  pronunciati  nella  stessa
          sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso
          al giudice che ha emesso il provvedimento.
            Se  la  causa di merito e' devoluta alla giurisdizione di
          un giudice straniero o ad arbitrato italiano o  estero,  il
          provvedimento  cautelare,  oltre  che nei casi previsti nel
          primo e nel terzo comma, perde altresi' efficacia:
             1) se  la  parte  che  l'aveva  richiesto  non  presenta
          domanda di esecutorieta' in Italia della sentenza straniera
          o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti
          a  pena  di  decadenza  dalla  legge  o  dalle  convenzioni
          internazionali;
             2) se sono pronunciati  sentenza  straniera,  anche  non
          passata  in  giudicato,  o  lodo  arbitrale  che dichiarino
          inesistente il diritto per il quale  il  provvedimento  era
          stato  concesso.  Per  la  dichiarazione di inefficacia del
          provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino
          si applica il secondo comma del presente articolo.
            Art.  669-decies  (Revoca  e  modifica).  -   Nel   corso
          dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito
          puo',  su  istanza  di  parte,  modificare  o  revocare con
          ordinanza  il  provvedimento  cautelare  anche  se   emesso
          anteriormente  alla  causa se si verificano mutamenti nelle
          circostanze.
            Se la causa di merito e' devoluta alla  giurisdizione  di
          un  giudice  straniero  o  ad arbitrato, ovvero se l'azione
          civile e' stata esercitata o trasferita nel processo penale
          i  provvedimenti  previsti  dal  presente  articolo  devono
          essere richiesti al giudice che ha emanato il provvedimento
          cautelare.
            Art.  669-undecies  (Cauzione). - Con il provvedimento di
          accoglimento o di conferma ovvero con il  provvedimento  di
          modifica il giudice puo' imporre all'istante, valutata ogni
          circostanza, una cauzione
           per l'eventuale risarcimento dei danni.
            Art.  669-duodecies (Attuazione). - Salvo quanto disposto
          dagli artt. 677 ss. in ordine  ai  sequestri,  l'attuazione
          delle  misure  cautelari  aventi ad oggetto somme di denaro
          avviene  nelle  forme  degli  artt.    491  ss.  in  quanto
          compatibili,  mentre  l'attuazione  delle  misure cautelari
          aventi ad oggetto obblighi di consegna,  rilascio,  fare  o
          non  fare  avviene  sotto  il  controllo del giudice che ha
          emanato il provvedimento cautelare il  quale  ne  determina
          anche le modalita' di attuazione e, ove sorgano difficolta'
          o   contestazioni,   da'   con  ordinanze  i  provvedimenti
          opportuni,  sentite  le  parti.  Ogni  altra  questione  va
          proposta nel giudizio di merito.
            Art.   669-terdecies   (Reclamo  contro  i  provvedimenti
          cautelari).   -   Contro l'ordinanza con  la  quale,  prima
          dell'inizio  o  nel  corso della causa di merito, sia stato
          concesso un provvedimento cautelare e' ammesso reclamo  nei
          termini previsti dall'art. 739, secondo comma.
            Il  reclamo contro i provvedimenti del pretore si propone
          al tribunale, quello contro  i  provvedimenti  del  giudice
          singolo del tribunale si propone al collegio, del quale non
          puo'  far  parte il giudice che ha emanato il provvedimento
          reclamato.  Quando  il  provvedimento  cautelare  e'  stato
          emesso  dalla  corte  d'appello,  il  reclamo si propone ad
          altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte
          d'appello piu' vicina.
            Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e 738.
            Il collegio, convocate le  parti,  pronuncia,  non  oltre
          venti  giorni  dal  deposito  del  ricorso,  ordinanza  non
          impugnabile con la quale conferma,  modifica  o  revoca  il
          provvedimento cautelare.
            Il  reclamo  non sospende l'esecuzione del provvedimento:
          tuttavia  il  presidente  del  tribunale  o   della   corte
          investiti  del  reclamo,  quando per motivi sopravvenuti il
          provvedimento  arrechi  grave  danno,  puo'  disporre   con
          ordinanza  non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
          subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.
            Art. 669-quaterdecies  (Ambito  di  applicazione).  -  Le
          disposizioni   della   presente  sezione  si  applicano  ai
          provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di  questo
          capo,   nonche',   in   quanto   compatibili,   agli  altri
          provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e  dalle
          leggi  speciali.  L'art. 669-septies si applica altresi' ai
          provvedimenti  di  istruzione  preventiva  previsti   dalla
          sezione IV di questo capo".