Art. 23.
              Sospensione dei rimborsi e compensazione
 1.  Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati
ai  sensi dell'articolo 11, comma 1, vantano un credito nei confronti
dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puo' essere sospeso se
e'  stato  notificato  atto  di  contestazione o di irrogazione della
sanzione,  ancorche'  non definitivo. La sospensione opera nei limiti
della  somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione
tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
 2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per
il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
 3.  I  provvedimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2, che devono essere
notificati  all'autore  della  violazione  e ai soggetti obbligati ai
sensi  dell'articolo  11,  comma  1,  sono  impugnabili  avanti  alla
commissione  tributaria,  che  puo'  disporne la sospensione ai sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
 4.  Se  non  sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, e'
ammessa  azione  avanti  al  tribunale,  cui  e' rimesso il potere di
sospensione.
 
          Nota all'art. 23:
            - Per il testo dell'articolo 47 del  decreto  legislativo
          31 dicembre 1992, n. 546 si veda in nota all'articolo 19.