Art. 24.
                     Riscossione della sanzione
 1.  Per  la  riscossione della sanzione si applicano le disposizioni
sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
 2.   L'ufficio   o   l'ente   che  ha  applicato  la  sanzione  puo'
eccezionalmente   consentirne,   su   richiesta  dell'interessato  in
condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad
un  massimo  di trenta. In ogni momento il debito puo' essere estinto
in unica soluzione.
 3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore
decade  dal  beneficio  e  deve  provvedere  al  pagamento del debito
residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.