Art. 25.
                      Disposizioni transitorie
 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni
non  ancora  contestate  o  per  le  quali  la sanzione non sia stata
irrogata alla data della sua entrata in vigore.
 2.  Gli  articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in
corso alla data indicata nel comma 1.
 3.  I  procedimenti  in  corso  possono essere definiti, quanto alle
sanzioni,  entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti
dall'articolo  28,  dagli  autori  della  violazione  e  dai soggetti
obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, con il pagamento di una
somma  pari  al  quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare
risultante   dall'ultima  sentenza  o  decisione  amministrativa.  E'
comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.