Art. 25. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data della sua entrata in vigore. 2. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 12 si applicano ai procedimenti in corso alla data indicata nel comma 1. 3. I procedimenti in corso possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.