Art. 26. Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria 1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonche' ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorche' diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, e' sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo. 2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente decreto. 3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente decreto si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.