Art. 3.
                       Principio di legalita'
 1.  Nessuno  puo'  essere assoggettato a sanzioni se non in forza di
una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.
 2.   Salvo   diversa   previsione  di  legge,  nessuno  puo'  essere
assoggettato   a  sanzioni  per  un  fatto  che,  secondo  una  legge
posteriore,  non  costituisce  violazione punibile. Se la sanzione e'
gia' stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si
estingue, ma non e' ammessa ripetizione di quanto pagato.
 3.  Se  la  legge  in  vigore al momento in cui e' stata commessa la
violazione  e  le  leggi  posteriori stabiliscono sanzioni di entita'
diversa,   si   applica  la  legge  piu'  favorevole,  salvo  che  il
provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.