Art. 6.
                      Cause di non punibilita'
 1. Se la violazione e' conseguenza di errore sul fatto, l'agente non
e' responsabile quando l'errore non e' determinato da colpa.
 2.  Non  e'  punibile  l'autore  della  violazione  quando  essa  e'
determinata  da  obiettive  condizioni  di incertezza sulla portata e
sull'ambito   di   applicazione  delle  disposizioni  alle  quali  si
riferiscono,   nonche'   da   indeterminatezza   delle  richieste  di
informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
 3.  Il  contribuente,  il  sostituto e il responsabile d'imposta non
sono  punibili  quando dimostrano che il pagamento del tributo non e'
stato  eseguito  per  fatto  denunciato  all'autorita'  giudiziaria e
addebitabile esclusivamente a terzi.
 4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di
ignoranza inevitabile.
 5. Non e' punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.