Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione 1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita' della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonche' alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali. 2. La personalita' del trasgressore e' desunta anche dai suoi precedenti fiscali. 3. La sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 13, dell'articolo 16 o in dipendenza di accertamento con adesione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'. 4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entita' del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puo' essere ridotta fino alla meta' del minimo.