Art. 7.
              Criteri di determinazione della sanzione
 1.  Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravita'
della  violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera
da  lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze,
nonche' alla sua personalita' e alle condizioni economiche e sociali.
 2.  La  personalita'  del  trasgressore  e'  desunta  anche dai suoi
precedenti fiscali.
 3.  La  sanzione puo' essere aumentata fino alla meta' nei confronti
di  chi,  nei  tre  anni  precedenti, sia incorso in altra violazione
della   stessa   indole  non  definita  ai  sensi  dell'articolo  13,
dell'articolo  16  o in dipendenza di accertamento con adesione. Sono
considerate   della   stessa   indole   le  violazioni  delle  stesse
disposizioni  e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei
fatti  che  le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le
modalita' dell'azione, presentano profili di sostanziale identita'.
 4.  Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta
la  sproporzione  tra  l'entita'  del  tributo  cui  la violazione si
riferisce  e  la sanzione, questa puo' essere ridotta fino alla meta'
del minimo.