Art. 9.
                         Concorso di persone
 1.  Quando  piu'  persone  concorrono in una violazione, ciascuna di
esse  soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la
violazione  consiste  nell'omissione  di  un  comportamento  cui sono
obbligati in solido piu' soggetti, e' irrogata una sola sanzione e il
pagamento  eseguito  da  uno dei responsabili libera tutti gli altri,
salvo il diritto di regresso.