Art. 4. Interventi in materia sanitaria 1. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, sono soppresse le parole: "e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994". 2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono soppresse le parole: "e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994"; all'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: "e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994". 3. Ai fini della revisione delle acque minerali, il termine previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e' differito al 31 dicembre 1997. 4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;". 5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguementemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, (( dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre 1997, )) tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro della sanita' n. 217, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436. 6. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e' prorogata fino al 31 dicembre 1997. (( 6-bis. Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni )) (( fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 )) (( aprile 1994, n. 280, e successive modifiche, per i quali e' )) (( stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione )) (( rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre )) (( 1994, possono esercitare l'attivita' fino al 31 dicembre 1997. )) 7. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e' sostituito dal seguente: " 2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.". 8. Il termine del 31 dicembre 1995 previsto al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, e' prorogato, limitatamente agli impianti collettivi per le aste ed ai mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza". - Il testo degli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificati dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 9 (Norme finali), comma 3. - Gli organi degli istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino all'insegnamento del direttore generale e del nuovo consiglio di amministrazione". "Art. 10 (Abrogazioni), comma 2. - L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza". - Il testo dell'art. 21 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105 (Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali), e' il seguente: "Art. 21 (Acque minerali gia' riconosciute). - 1. I riconoscimenti delle acque minerali naturali in vendita alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 199 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, sono sottoposti a revisione entro trentasei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con le modalita' di cui all'art. 3. La domanda di revisione deve essere presentata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a procedere all'adeguamento delle etichette in conformita' alle norme contenute nel presente decreto entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto". - Il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita' 9 maggio 1991, n. 184 (Regolamento concernente le condizioni di produzione zootecnica, i requisiti di composizione ed igienico-sanitari del latte crudo destinato alla utilizzazione per la produzione di latte alimentare trattato termicamente), cosi' come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "1. In deroga a quanto previsto al precedente art. 1, lettere a), b) e g) e' consentito: a) fino al 31 dicembre 1992 la provenienza del latte crudo da vacche appartenenti ad allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi nei quali si sia avuta almeno una prova negativa per la brucellosi; b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione e da centri di raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente vigente, fino all'entrata in vigore del regolamento di recepimento della direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte; c) fino al 31 dicembre 1991 la produzione di latte crudo con tenore di germi a 30 C per ml e di cellule somatiche per ml rispettivamente non superiori a 1.000.000 e 600.000; d) fino al 31 dicembre 1992 la produzione di latte crudo con tenori di germi a 30 C per ml e di cellule somatiche per ml rispettivamente non superiori a 600.000 e 500.000". - Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanita' 25 gennaio 1991, n. 217 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonche' le relative modalita' di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati), e' il seguente: "Art. 4. - 1. Le schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono. 2. La prima dichiarazione di cui al comma 1 va effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. Le schede di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice esemplare alle unita' sanitarie locali territorialmente competenti, in relazione al luogo di utilizzazione dei prodotti. 4. Le unita' sanitarie locali trattengono un esemplare e trasmettono gli altri due rispettivamente, alla Regione e al "Ministero dell'agricoltura e delle foreste - s.i.a.n." entro il 31 maggio di ciascun anno. 5. Tale dichiarazione potra' essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3. 6. Ai fini della compilazione delle schede di cui al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di prima e seconda classe tossicologica, la copia dei moduli d'acquisto di cui all'art. 22, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e, per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle relative bolle di accompagnamento". "Art. 5. - 1. Sempre ai fini di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, gli utilizzatori effettuano le annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni successivi a ciascuna operazione di trattamento. 2. Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dall'unita' sanitaria locale competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria, previa comunicazione all'unita' sanitaria locale, che puo' in ogni momento verificare la regolarita' della tenuta. 3. L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1, decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica". - Il testo dell'art. 21, comma 4, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), e' il seguente: "4. I contravventori alle disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni". - Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro della sanita' n. 217/1991, come sostituito dall'art. 2 del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436, e' il seguente: "Art. 6. - Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e di altre informazioni eventualmente disponibili, il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esenta i soggetti interessati dagli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale. Il primo provvedimento viene emanato entro il 31 luglio 1993; esso viene aggiornato periodicamente a seconda delle necessita'". - Il D.L. 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, reca: "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione". - Il testo degli articoli 5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile 1994, n. 286 (Attuazione delle direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE concernenti problemi sanitari in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche), cosi' come modificati dal D.M. 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, e' il seguente: "Art. 5 (( (Prescrizioni per i macelli di capacita' limitata). )) - 1. Gli impianti di macellazione di capacita' limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13; essi possono macellare un massimo di 1.000 capi bovini equivalenti (UGB) all'anno e comunque non oltre 20 UGB alla settimana. 2. Un UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due vitelli o ad un solipede o a cinque suini o a dieci ovini o caprini o a venti agnelli, capretti o suinetti di peso vivo inferiore a quindici chilogrammi. 3. Gli impianti di cui al comma 1, devono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-sanitari di cui all'allegato II, capitolo I, nonche' di: a) stalle di sosta, qualora gli animali non vengano macellati in giornata; b) un locale per la macellazione che consenta di separare, dalla eviscerazione, le operazioni di stordimento, di dissanguamento e possibilmente anche quelle di scuoiamento; le operazioni successive allo stordimento devono essere effettuate per quanto possibile sull'animale sospeso che comunque non deve entrate mai in contatto con il suolo; c) un locale per il deposito e lo svuotamento dei visceri addominali e pelvici, suddiviso in due o piu' reparti qualora si proceda alle successive fasi di lavorazione senza l'impiego di un attrezzo meccanico in circuito chiuso conforme ai requisiti di cui all'allegato I, punto 14, lettera c); d) una cella frigorifera per il deposito delle carni macellate fornita almeno di uno spazio isolato, dotato di un dispositivo chiudibile a chiave, riservato alle carcasse sottoposte ad analisi; e) un locale per la spedizione, contiguo alla cella frigorifera, qualora le carni non vengano esitate totalmente in un annesso spaccio di vendita al minuto. 4. Gli animali introdotti nel locale di macellazione devono essere immediatamente storditi e macellati; nel locale di macellazione e' vietato svuotare o pulire gli stomaci e gli intestini ed immagazzinare pelli, corna, zoccoli o setole di suini; nei locali di cui al comma 3 non sono consentite le operazioni di sezionamento. 5. Il titolare dell'impianto deve tenere un registro ove indicare le entrate degli animali, lo scarico delle carni prodotte ed i risultati dell'autocontrollo aziendale, da comunicarsi, a richiesta, al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale. 6. L'attivita' di macellazione deve essere concordata con il servizio veterinario che ne stabilisce l'orario; il titolare deve comunicare al veterinario ufficiale il numero e la provenienza degli animali da macellare, al fine di consentire la visita (( ante mortem )) immediatamente prima della macellazione che puo' avvenire presso l'azienda di origine ove la stessa azienda e il macello siano nel territorio di una medesima unita' sanitaria locale; la macellazione deve avvenire in presenza del veterinario ufficiale o di un ausiliario il quale deve accertarsi che siano rispettate le norme di igiene di cui all'allegato I, capitoli V, VII e VIII; qualora il veterinario ufficiale non possa essere presente all'atto della macellazione le carni possono lasciare lo stabilimento solo dopo che egli avra' proceduto all'ispezione (( post mortem, )) la quale deve aver luogo il giorno stesso della macellazione. 7. Il veterinario ufficiale deve provvedere alla bollatura delle carni destinate al libero consumo ed alla identificazione di quelle inadatte all'alimentazione umana; il bollo deve permettere l'identificazione del macello d'origine nonche' dell'unita' sanitaria locale; le caratteristiche del bollo sono stabilite dal Ministero della sanita'. 8. Le carni prodotte negli impianti di cui al comma 1 devono essere riservate alla vendita diretta ai consumatori o ai dettaglianti, al sezionamento in impianti di cui all'art. 6 o alla trasformazione, esclusivamente nel territorio nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute sul bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale, e devono essere depositate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma e del punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e dei punti 71, 72 e 73. 9. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, agli impianti in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro novanta giorni da tale data, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data stessa; in sede di rinnovo viene assegnato all'impianto il numero di identificazione e viene indicata la potenzialita' oraria definita in rapporto ai requisiti igienici e funzionali presenti. 10. Gli impianti di cui al comma 1, non in attivita' al 29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 3, possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorita' sanitaria competente secondo le vigenti disposizioni previo assenso della regione o provincia autonoma. 11. Gli impianti di cui ai commi 9 e 10 devono essere inseriti in un apposito elenco regionale ed esser muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati con provvedimenti del Ministero della sanita'; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando il Ministero della sanita' per la successiva comunicazione alla Commissione della Comunita' europea. 12. Entro il limite di 1.000 UGB all'anno di cui al comma 1 il veterinario ufficiale puo' consentire di derogare al limite settimanale previsto nello stesso comma per tener conto della necessita' di macellare gli agnelli ed i capretti nel periodo che precede le festivita' religiose a condizione di essere sempre presente all'atto della macellazione, che i requisiti in materia di igiene siano rispettati e che le carni non siano oggetto di congelamento prima dell'immissione sul mercato. 13. Previo conforme parere della Commissione delle Comunita' europee il Ministero della sanita' puo' autorizzare i macelli situati in zone che presentano particolari difficolta' di ordine geografico e di approvvigionamento a macellare 2.000 UGB all'anno". "Art. 6 (Prescrizioni per i laboratori di sezionamento di capacita' limitata). - 1. I laboratori di sezionamento di capacita' limitata sono quelli non in possesso dei requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 13; in essi possono essere prodotte carni disossate in quantita' non superiore alle cinque tonnellate a settimana ovvero l'equivalente di carni con osso. 2. I laboratori di cui al comma 1, devono essere in possesso almeno dei requisiti igienico-sanitari e strutturali di cui all'allegato II, capitolo I. Le disposizioni di cui all'allegato I, capitolo V, capitolo VII, punto 38, capitolo IX - eccettuati i requisiti di temperatura del locale previsti al punto 46, lettera c) seconda frase - e capitolo X, punto 48 si applicano alle operazioni di deposito e sezionamento. 3. Il titolare del laboratorio deve tenere un registro ove indicare il carico e lo scarico delle carni ed i risultati dell'autocontrollo aziendale da comunicare, a richiesta, al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale. 4. Il veterinario ufficiale deve verificare che le carni siano identificate mediante etichettatura o con un bollo le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministero della sanita'. 5. Le carni prodotte nei laboratori di cui al comma 1, devono essere riservate esclusivamente al mercato nazionale; esse devono essere accompagnate durante il trasporto da un documento di accompagnamento commerciale recante le indicazioni contenute nel bollo sanitario, documento che deve essere conservato a cura del destinatario per un periodo minimo di un anno per poter essere presentato, a richiesta, al servizio veterinario dell'unita' sanitaria locale, e devono essere depositate e trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti in conformita' alle disposizioni dell'allegato I, capitolo XIV, punto 66, primo, secondo e quarto comma, punto 67 e del capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi alle carni fresche importate, e punti 71, 72 e 73. 6. Le autorizzazioni rilasciate, ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, ai laboratori in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere rinnovate entro novanta giorni da tale data, a richiesta dell'interessato da presentare all'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni entro trenta giorni dalla data stessa; in sede di rinnovo viene assegnato al laboratorio il numero di identificazione. 7. I laboratori di cui al comma 1, non in attivita' al 29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma 2, possono essere autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, dall'autorita' competente secondo le vigenti disposizioni previo assenso della regione o provincia autonoma. 8. I laboratori di cui ai commi 6 e 7, devono essere inseriti in un apposito elenco regionale ed essere muniti di un numero di identificazione secondo criteri fissati dal Ministero della sanita'; le regioni e le province autonome tengono l'elenco e lo aggiornano, informando il Ministero della sanita' per la successiva comunicazione alla Commissione della Comunita' europea". - Il testo dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 286/1994, cosi' come modificato dal D.M. 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303, e come ulteriormente modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 19. - 1. Le domande di riconoscimento CE ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, gia' inoltrate alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono la loro validita' ai fini della procedura di riconoscimento prevista all'art. 13. 2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale termine domanda di riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13. Limitatamente ai macelli pubblici le autorizzazioni di cui al presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997. 3. Il Ministro della sanita' con proprio decreto attua le eventuali disposizioni comunitarie che modificano i limiti stabiliti all'art. 5, comma 1, e all'art. 6, comma 1. 4. Fino al 31 dicembre 1994 le quantita' massime indicate all'art. 5, comma 1, sono elevate a 1000 UGB all'anno e a 20 UGB alla settimana. 5. Fino al 31 dicembre 1994 la quantita' massima indicata nell'art. 6, comma 1, e' elevata a 5 tonnellate per settimana. 6. Nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231, le citazioni dell'allegato I si intendono riferite all'allegato I al presente decreto e le parole, "capitolo V", "capitolo VI", "capitolo VII", "capitolo VIII" "capitolo IX", "capitolo X, punto 57" "capitolo XI", "capitolo XIII", e "capitolo XIV" sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: "capitolo VI", "capitolo VII", "capitolo VIII", "capitolo IX", "capitolo X", "capitolo XI, punto 58" "capitolo XII", "capitolo XIV" e "capitolo XV". 7. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili e in particolare: a) gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18 a 28, 33, 34, 37 e da 39 a 49, del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; b) l'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; c) gli articoli da 1 a 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312. 8. L'obbligo di riconoscimento di idoneita' ai sensi dell'art. 13 e l'obbligo di conformarsi alle esigenze strutturali previste all'allegato I, capitolo I, non si applicano ai depositi frigoriferi di capacita' limitata nei quali le carni fresche ed altri prodotti alimentari siano immagazzinati esclusivamente imballati; il Ministro della sanita', con proprio decreto, definisce, in conformita' ad eventuali disposizioni comunitarie, i depositi frigoriferi di capacita' limitata. 9. Il Ministero della sanita' puo' concedere, previo parere motivato della regione o provincia autonoma, ad uno stabilimento che benefici della deroga di cui all'art. 14 e che possa dimostrare che ha iniziato a conformarsi ai requisiti fissati dal presente decreto, ma che non potra' rispettare, per motivi che non gli sono imputabili, il termine previsto, un periodo supplementare non superiore a 12 mesi. 10. Qualora uno stabilimento autorizzato ai sensi degli articoli 5 o 6 si trovi in corso di sistemazione secondo un piano di ristrutturazioneapprovato dal servizio veterinario della unita' sanitaria locale allo scopo di accedere al riconoscimento di cui all'art. 13, la regione o provincia autonoma determina le quantita' commercializzate da tale stabilimento in funzione dello stato di avanzamento dei lavori". - Il testo del comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531 (Attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, tenuto conto delle modifiche apportate dalla direttiva 92/48/CEE che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi), e' il seguente: "1. Gli stabilimenti, navi officina, impianti collettivi per aste e mercati all'ingrosso che abbiano presentato regolare domanda al Ministero della sanita' in conformita' alla circolare ministeriale n. 23 del 14 maggio 1992 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 1992) e la cui istanza sia stata accolta possono, per i requisiti in materia di attrezzatura e di strutture previsti ai capitoli da I a IV e nel rispetto delle limitazioni poste al capitolo IX dell'allegato, beneficiare del termine supplementare di adeguamento indicato nell'istanza di deroga che non puo' superare il 31 dicembre 1995. Detti stabilimenti, navi officina, mercati all'ingrosso ed impianti collettivi per le aste possono commercializzare i loro prodotti solo nell'ambito del territorio nazionale. A tal fine nel documento di accompagnamento o sulle etichette dei prodotti da loro commercializzati deve essere fatto espresso riferimento all'attestazione di concessione di deroga".