Art. 4.
                   Interventi in materia sanitaria
  1. All'articolo 10, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  giugno
1993, sono soppresse le parole: "e comunque a decorrere dal 1 gennaio
1994".
  2. All'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993,
n.  270,  sono  soppresse  le  parole:  "e, comunque, non oltre il 30
giugno  1994";  all'articolo  10,  comma  2,   del   citato   decreto
legislativo  n. 270 del 1993, sono soppresse le parole: "e comunque a
decorrere dal 1 gennaio 1994".
  3. Ai  fini  della  revisione  delle  acque  minerali,  il  termine
previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.
105, e' differito al 31 dicembre 1997.
  4.  All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro della sanita'
9 maggio 1991, n. 184, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   " b) la provenienza di latte crudo da aziende di produzione  e  da
centri  di  raccolta conformi alla legislazione nazionale attualmente
vigente, fino all'entrata in vigore del  regolamento  di  recepimento
della  direttiva  92/46/CEE  del  Consiglio  del  16 giugno 1992, che
stabilisce   le   norme   sanitarie   per   la   produzione   e    la
commercializzazione  di latte crudo, di latte trattato termicamente e
di prodotti a base di latte;".
  5. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del
decreto del Ministro della  sanita'  25  gennaio  1991,  n.  217,  e,
conseguementemente,  delle  sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.  236,
decorre,  rispettivamente,  ((  dal 31 dicembre 1997 e dal 31 ottobre
1997, )) tranne che per le zone territoriali di  cui  all'articolo  6
del citato decreto del Ministro della sanita' n. 217, come sostituito
dall'articolo  2  del decreto del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n.
436.
  6. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e'
prorogata fino al 31 dicembre 1997.
(( 6-bis. Gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni ))
(( fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18   ))
(( aprile 1994, n. 280, e successive modifiche, per i quali e'     ))
(( stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione         ))
(( rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre   ))
(( 1994, possono esercitare l'attivita' fino al 31 dicembre 1997.  ))
  7. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto  legislativo  18  aprile
1994, n. 286, e' sostituito dal seguente:
  "  2.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  agli  articoli  5  e  6, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi  del  regio  decreto  20  dicembre
1928, n. 3298, e della legge 30 aprile 1962, n. 283, cessano di avere
efficacia il 31 dicembre 1995, a meno che venga presentata entro tale
termine  domanda  di  riconoscimento  CE  ai  sensi dell'articolo 13.
Limitatamente  ai  macelli  pubblici  le  autorizzazioni  di  cui  al
presente comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.".
  8.   Il   termine   del  31  dicembre  1995  previsto  al  comma  1
dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531,  e'
prorogato,  limitatamente  agli impianti collettivi per le aste ed ai
mercati ittici all'ingrosso, al 31 dicembre 1996.
          Riferimenti normativi:
            - Il testo dell'art. 10, comma 2, del  D.Lgs.  30  giugno
          1993,  n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanita', a
          norma dell'art. 1, comma 1,  lettera  h),  della  legge  23
          ottobre  1992,  n. 421), cosi' come modificato dal presente
          decreto, e' il seguente: "2. L'abrogazione di cui al  comma
          1  ha  efficacia  dall'entrata  in  vigore  dei regolamenti
          previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di
          rispettiva competenza".
             - Il testo degli articoli 9, comma 3, e 10, comma 2, del
          D.Lgs.    30  giugno  1993,  n.  270  (Riordinamento  degli
          istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1,
          comma  1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
          cosi' come modificati dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art. 9 (Norme finali), comma  3.  -  Gli  organi  degli
          istituti  in  carica  alla  data  di  entrata in vigore del
          presente decreto sono prorogati sino  all'insegnamento  del
          direttore    generale    e    del    nuovo   consiglio   di
          amministrazione".
             "Art. 10 (Abrogazioni), comma 2. - L'abrogazione di  cui
          al   comma  1  ha  efficacia  dall'entrata  in  vigore  dei
          regolamenti previsti dal  presente  decreto,  in  relazione
          alle materie di rispettiva competenza".
             -  Il  testo dell'art. 21 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n.
          105 (Attuazione della direttiva  80/777/CEE  relativa  alla
          utilizzazione   e   alla  commercializzazione  delle  acque
          minerali naturali), e' il seguente:
             "Art. 21 (Acque minerali  gia'  riconosciute).  -  1.  I
          riconoscimenti  delle  acque  minerali  naturali in vendita
          alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  ai
          sensi  dell'art.  199  del regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265 e del regio decreto 28 settembre 1919, n.  1924,  sono
          sottoposti a revisione entro trentasei mesi dall'entrata in
          vigore  del  presente  decreto  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 3. La domanda di revisione deve essere  presentata
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.
             2. Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto a procedere
          all'adeguamento  delle  etichette in conformita' alle norme
          contenute nel presente decreto entro un  anno  dall'entrata
          in vigore del presente decreto".
             -  Il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  del  decreto del
          Ministro della sanita' 9 maggio 1991, n.  184  (Regolamento
          concernente  le  condizioni  di  produzione  zootecnica,  i
          requisiti di composizione ed  igienico-sanitari  del  latte
          crudo  destinato  alla  utilizzazione  per la produzione di
          latte  alimentare  trattato   termicamente),   cosi'   come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "1.  In  deroga  a quanto previsto al precedente art. 1,
          lettere a), b) e g) e' consentito:
               a)  fino  al 31 dicembre 1992 la provenienza del latte
          crudo da vacche appartenenti ad  allevamenti  ufficialmente
          indenni  da  tubercolosi  nei quali si sia avuta almeno una
          prova negativa per la brucellosi;
               b)  la  provenienza  di  latte  crudo  da  aziende  di
          produzione   e   da   centri   di  raccolta  conformi  alla
          legislazione   nazionale    attualmente    vigente,    fino
          all'entrata  in vigore del regolamento di recepimento della
          direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno  1992,  che
          stabilisce  le  norme  sanitarie  per  la  produzione  e la
          commercializzazione  di  latte  crudo,  di  latte  trattato
          termicamente e di prodotti a base di latte;
               c)  fino  al  31  dicembre 1991 la produzione di latte
          crudo con tenore di germi a  30  C  per  ml  e  di  cellule
          somatiche  per ml rispettivamente non superiori a 1.000.000
          e 600.000;
               d) fino al 31 dicembre 1992  la  produzione  di  latte
          crudo  con  tenori  di  germi  a  30  C per ml e di cellule
          somatiche per ml rispettivamente non superiori a 600.000  e
          500.000".
             - Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro
          della  sanita'  25  gennaio  1991,  n. 217 (Regolamento per
          l'attuazione  dell'art.  15,  comma  2,  del  decreto   del
          Presidente   della  Repubblica  24  maggio  1988,  n.  236,
          concernente  le  caratteristiche  delle   schede   per   la
          rilevazione  dei  dati riguardanti la vendita, l'acquisto e
          l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonche'  le  relative
          modalita' di compilazione, tempi e procedure di rilevamento
          e di trasmissione dei dati), e' il seguente:
             "Art.  4. - 1. Le schede relative alla dichiarazione dei
          dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3,
          da parte degli utilizzatori  di  presidi  sanitari,  devono
          essere  trasmesse  entro  il  28  febbraio  di ciascun anno
          successivo a quello cui i dati si riferiscono.
             2.  La  prima  dichiarazione  di  cui  al  comma  1   va
          effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo
          a  quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
             3. Le schede di cui al comma 1 devono essere  presentate
          in   triplice   esemplare   alle  unita'  sanitarie  locali
          territorialmente  competenti,  in  relazione  al  luogo  di
          utilizzazione dei prodotti.
             4. Le unita' sanitarie locali trattengono un esemplare e
          trasmettono  gli  altri due rispettivamente, alla Regione e
          al "Ministero dell'agricoltura e delle foreste -  s.i.a.n."
          entro il 31 maggio di ciascun anno.
             5.  Tale  dichiarazione  potra'  essere sostituita da un
          supporto magnetico, secondo quanto  previsto  dall'art.  2,
          comma 3.
             6.  Ai  fini  della  compilazione delle schede di cui al
          comma 1, gli utilizzatori  conservano,  per  i  presidi  di
          prima  e  seconda classe tossicologica, la copia dei moduli
          d'acquisto di cui all'art. 22, quarto  comma,  del  decreto
          del  Presidente  della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e,
          per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle
          relative bolle di accompagnamento".
             "Art.  5.  - 1. Sempre ai fini di cui all'art. 15, comma
          1, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
          1988,  n.  236,  gli utilizzatori effettuano le annotazioni
          sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni
          successivi a ciascuna operazione di trattamento.
             2.  Il  registro,   sottoscritto   dall'utilizzatore   e
          preventivamente   vidimato   dall'unita'  sanitaria  locale
          competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore
          stesso oppure presso i centri di assistenza  tecnica  delle
          organizzazioni    professionali    di   categoria,   previa
          comunicazione all'unita' sanitaria locale, che puo' in ogni
          momento verificare la regolarita' della tenuta.
             3. L'obbligo delle annotazioni sul registro  di  cui  al
          comma  1,  decorre  dal  1  gennaio  dell'anno successivo a
          quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica".
             - Il testo dell'art. 21, comma 4, del D.P.R.  24  maggio
          1988,  n.    236  (Attuazione della direttiva CEE n. 80/778
          concernente la qualita' delle acque  destinate  al  consumo
          umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n.
          183),   e'   il   seguente:   "4.   I  contravventori  alle
          disposizioni di cui all'art. 15 sono puniti con la sanzione
          amministrativa pecuniaria da lire  cinquecentomila  a  lire
          tremilioni".
             -  Il  testo dell'art. 6 del citato decreto del Ministro
          della sanita' n. 217/1991, come sostituito dall'art. 2  del
          decreto  del medesimo Ministro 2 luglio 1992, n. 436, e' il
          seguente:
             "Art. 6. - Sulla base delle risultanze dell'elaborazione
          dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede  di
          cui  all'art.  2  del  decreto interministeriale 25 gennaio
          1991,  n.  217,  e  di  altre  informazioni   eventualmente
          disponibili,  il  Ministro della sanita', di concerto con i
          Ministri dell'agricoltura e delle  foreste,  dell'ambiente,
          dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, esenta i
          soggetti interessati dagli obblighi di cui agli articoli  4
          e  5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217,
          in relazione a settori, zone e sostanze  attive  che  hanno
          mostrato   situazioni  di  rilevanza  marginale.  Il  primo
          provvedimento viene emanato entro il 31 luglio  1993;  esso
          viene    aggiornato    periodicamente   a   seconda   delle
          necessita'".
             - Il D.L.  13  aprile  1993,  n.  109,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12 giugno 1993, n. 185, reca:
          "Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8
          giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva
          CEE n.  76/160,  relativa  alla  qualita'  delle  acque  di
          balneazione".
            -  Il  testo  degli  articoli  5 e 6 del D.Lgs. 18 aprile
          1994, n.  286  (Attuazione  delle  direttive  91/497/CEE  e
          91/498/CEE  concernenti  problemi  sanitari  in  materia di
          produzione ed immissione sul  mercato  di  carni  fresche),
          cosi' come modificati dal D.M. 23 novembre 1995, pubblicato
          nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 1995, n. 303, e' il seguente:
             "Art. 5 (( (Prescrizioni  per  i  macelli  di  capacita'
          limitata).   ))  -  1.  Gli  impianti  di  macellazione  di
          capacita'  limitata  sono  quelli  non  in   possesso   dei
          requisiti  prescritti per ottenere il riconoscimento di cui
          all'art. 13; essi possono macellare  un  massimo  di  1.000
          capi bovini equivalenti (UGB) all'anno e comunque non oltre
          20 UGB alla settimana.
             2.  Un  UGB corrisponde ad un capo bovino adulto o a due
          vitelli o ad un solipede o a cinque suini o a dieci ovini o
          caprini o a venti agnelli, capretti o suinetti di peso vivo
          inferiore a quindici chilogrammi.
             3. Gli impianti di cui al  comma  1,  devono  essere  in
          possesso  almeno  dei  requisiti  igienico-sanitari  di cui
          all'allegato II, capitolo I, nonche' di:
               a) stalle di sosta, qualora gli  animali  non  vengano
          macellati in giornata;
               b)  un  locale  per  la  macellazione  che consenta di
          separare,   dalla   eviscerazione,   le    operazioni    di
          stordimento, di dissanguamento e possibilmente anche quelle
          di  scuoiamento;  le operazioni successive allo stordimento
          devono essere effettuate per quanto possibile  sull'animale
          sospeso  che  comunque non deve entrate mai in contatto con
          il suolo;
               c) un locale per il  deposito  e  lo  svuotamento  dei
          visceri  addominali  e  pelvici,  suddiviso  in  due o piu'
          reparti  qualora  si  proceda  alle  successive   fasi   di
          lavorazione  senza  l'impiego  di  un attrezzo meccanico in
          circuito chiuso conforme ai requisiti di  cui  all'allegato
          I, punto 14, lettera c);
               d)  una  cella frigorifera per il deposito delle carni
          macellate fornita almeno di uno spazio isolato,  dotato  di
          un dispositivo chiudibile a chiave, riservato alle carcasse
          sottoposte ad analisi;
               e)  un  locale  per la spedizione, contiguo alla cella
          frigorifera,  qualora  le   carni   non   vengano   esitate
          totalmente in un annesso spaccio di vendita al minuto.
             4.  Gli  animali  introdotti  nel locale di macellazione
          devono essere  immediatamente  storditi  e  macellati;  nel
          locale  di  macellazione  e'  vietato svuotare o pulire gli
          stomaci e gli  intestini  ed  immagazzinare  pelli,  corna,
          zoccoli o setole di suini; nei locali di cui al comma 3 non
          sono consentite le operazioni di sezionamento.
             5. Il titolare dell'impianto deve tenere un registro ove
          indicare  le  entrate degli animali, lo scarico delle carni
          prodotte ed i risultati  dell'autocontrollo  aziendale,  da
          comunicarsi,   a   richiesta,   al   servizio   veterinario
          dell'unita' sanitaria locale.
             6. L'attivita' di macellazione  deve  essere  concordata
          con  il servizio veterinario che ne stabilisce l'orario; il
          titolare deve comunicare al veterinario ufficiale il numero
          e la provenienza degli animali da  macellare,  al  fine  di
          consentire la visita (( ante mortem )) immediatamente prima
          della  macellazione  che  puo' avvenire presso l'azienda di
          origine ove la  stessa  azienda  e  il  macello  siano  nel
          territorio  di  una  medesima  unita'  sanitaria locale; la
          macellazione deve  avvenire  in  presenza  del  veterinario
          ufficiale  o  di un ausiliario il quale deve accertarsi che
          siano rispettate le norme di igiene di cui all'allegato  I,
          capitoli  V,  VII  e VIII; qualora il veterinario ufficiale
          non possa essere presente all'atto  della  macellazione  le
          carni  possono  lasciare lo stabilimento solo dopo che egli
          avra' proceduto all'ispezione (( post mortem, ))  la  quale
          deve aver luogo il giorno stesso della macellazione.
             7.   Il   veterinario  ufficiale  deve  provvedere  alla
          bollatura delle carni destinate al libero consumo  ed  alla
          identificazione di quelle inadatte all'alimentazione umana;
          il  bollo  deve  permettere  l'identificazione  del macello
          d'origine  nonche'   dell'unita'   sanitaria   locale;   le
          caratteristiche  del  bollo  sono  stabilite  dal Ministero
          della sanita'.
             8. Le carni prodotte negli impianti di cui  al  comma  1
          devono essere riservate alla vendita diretta ai consumatori
          o  ai  dettaglianti,  al  sezionamento  in  impianti di cui
          all'art.  6  o  alla  trasformazione,  esclusivamente   nel
          territorio   nazionale;  esse  devono  essere  accompagnate
          durante il trasporto da  un  documento  di  accompagnamento
          commerciale  recante  le  indicazioni  contenute  sul bollo
          sanitario, documento che deve essere conservato a cura  del
          destinatario  per  un  periodo  minimo di un anno per poter
          essere presentato, a  richiesta,  al  servizio  veterinario
          dell'unita' sanitaria locale, e devono essere depositate in
          condizioni  igieniche  soddisfacenti  in  conformita'  alle
          disposizioni  dell'allegato  I,  capitolo  XIV,  punto  66,
          primo, secondo e quarto comma e del punto 67 e del capitolo
          XV,  punto  69,  eccettuati i requisiti relativi alle carni
          fresche importate, e dei punti 71, 72 e 73.
             9. Le autorizzazioni  rilasciate,  ai  sensi  del  regio
          decreto  20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile
          1962, n. 283, agli  impianti  in  attivita'  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  devono essere
          rinnovate entro novanta giorni da tale  data,  a  richiesta
          dell'interessato  da  presentare  all'autorita'  competente
          secondo le vigenti disposizioni entro trenta  giorni  dalla
          data   stessa;   in   sede   di   rinnovo  viene  assegnato
          all'impianto il numero di identificazione e viene  indicata
          la  potenzialita'  oraria definita in rapporto ai requisiti
          igienici e funzionali presenti.
             10. Gli impianti di cui al comma 1, non in attivita'  al
          29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma
          3,  possono  essere  autorizzati  ai  sensi  della legge 30
          aprile 1962, n. 283,  dall'autorita'  sanitaria  competente
          secondo   le  vigenti  disposizioni  previo  assenso  della
          regione o provincia autonoma.
             11. Gli impianti di cui ai commi 9 e  10  devono  essere
          inseriti in un apposito elenco regionale ed esser muniti di
          un  numero  di  identificazione secondo criteri fissati con
          provvedimenti del Ministero della sanita'; le regioni e  le
          province   autonome   tengono  l'elenco  e  lo  aggiornano,
          informando il Ministero della  sanita'  per  la  successiva
          comunicazione alla Commissione della Comunita' europea.
             12.  Entro  il  limite  di  1.000 UGB all'anno di cui al
          comma  1  il  veterinario  ufficiale  puo'  consentire   di
          derogare  al limite settimanale previsto nello stesso comma
          per tener conto della necessita' di macellare  gli  agnelli
          ed  i  capretti  nel  periodo  che  precede  le  festivita'
          religiose a condizione di essere sempre  presente  all'atto
          della  macellazione,  che  i requisiti in materia di igiene
          siano rispettati e  che  le  carni  non  siano  oggetto  di
          congelamento prima dell'immissione sul mercato.
             13.  Previo  conforme  parere  della  Commissione  delle
          Comunita'  europee  il   Ministero   della   sanita'   puo'
          autorizzare  i  macelli  situati  in  zone  che  presentano
          particolari  difficolta'  di   ordine   geografico   e   di
          approvvigionamento a macellare 2.000 UGB all'anno".
             "Art.  6  (Prescrizioni per i laboratori di sezionamento
          di capacita' limitata). - 1. I laboratori  di  sezionamento
          di  capacita'  limitata  sono  quelli  non  in possesso dei
          requisiti prescritti per ottenere il riconoscimento di  cui
          all'art.   13;   in  essi  possono  essere  prodotte  carni
          disossate in quantita' non superiore alle cinque tonnellate
          a settimana ovvero l'equivalente di carni con osso.
             2. I laboratori di cui al  comma  1,  devono  essere  in
          possesso   almeno   dei   requisiti   igienico-sanitari   e
          strutturali  di  cui  all'allegato  II,  capitolo   I.   Le
          disposizioni  di  cui  all'allegato I, capitolo V, capitolo
          VII, punto 38, capitolo IX  -  eccettuati  i  requisiti  di
          temperatura  del  locale  previsti  al punto 46, lettera c)
          seconda frase - e capitolo X, punto 48  si  applicano  alle
          operazioni di deposito e sezionamento.
             3.  Il  titolare del laboratorio deve tenere un registro
          ove indicare il carico  e  lo  scarico  delle  carni  ed  i
          risultati  dell'autocontrollo  aziendale  da  comunicare, a
          richiesta, al servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria
          locale.
             4. Il veterinario ufficiale deve verificare che le carni
          siano identificate mediante etichettatura o con un bollo le
          cui  caratteristiche  sono  stabilite  dal  Ministero della
          sanita'.
             5. Le carni prodotte nei laboratori di cui al  comma  1,
          devono   essere   riservate   esclusivamente   al   mercato
          nazionale;  esse  devono  essere  accompagnate  durante  il
          trasporto  da  un  documento di accompagnamento commerciale
          recante  le  indicazioni  contenute  nel  bollo  sanitario,
          documento   che   deve   essere   conservato   a  cura  del
          destinatario per un periodo minimo di  un  anno  per  poter
          essere  presentato,  a  richiesta,  al servizio veterinario
          dell'unita' sanitaria locale, e devono essere depositate  e
          trasportate   in   condizioni  igieniche  soddisfacenti  in
          conformita' alle  disposizioni  dell'allegato  I,  capitolo
          XIV,  punto  66,  primo, secondo e quarto comma, punto 67 e
          del  capitolo XV, punto 69, eccettuati i requisiti relativi
          alle carni fresche importate, e punti 71, 72 e 73.
             6. Le autorizzazioni  rilasciate,  ai  sensi  del  regio
          decreto  20 dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30 aprile
          1962, n. 283, ai  laboratori  in  attivita'  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  devono essere
          rinnovate entro novanta giorni da tale  data,  a  richiesta
          dell'interessato  da  presentare  all'autorita'  competente
          secondo le vigenti disposizioni entro trenta  giorni  dalla
          data   stessa;  in  sede  di  rinnovo  viene  assegnato  al
          laboratorio il numero di identificazione.
             7. I laboratori di cui al comma 1, non in  attivita'  al
          29 maggio 1994 ed in possesso dei requisiti di cui al comma
          2,  possono  essere  autorizzati  ai  sensi  della legge 30
          aprile 1962, n. 283, dall'autorita' competente  secondo  le
          vigenti   disposizioni   previo  assenso  della  regione  o
          provincia autonoma.
             8. I laboratori di cui ai commi 6  e  7,  devono  essere
          inseriti  in  un apposito elenco regionale ed essere muniti
          di un numero di identificazione secondo criteri fissati dal
          Ministero della sanita'; le regioni e le province  autonome
          tengono  l'elenco  e lo aggiornano, informando il Ministero
          della  sanita'  per  la   successiva   comunicazione   alla
          Commissione della Comunita' europea".
             -  Il  testo dell'art. 19 del citato D.Lgs. n. 286/1994,
          cosi' come modificato dal D.M. 23 novembre 1995, pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   30
          dicembre  1995, n. 303, e come ulteriormente modificato dal
          presente decreto, e' il seguente:
             "Art. 19. - 1. Le domande di riconoscimento CE ai  sensi
          del  regolamento  emanato  con decreto del Presidente della
          Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, gia'  inoltrate  alla
          data  di entrata in vigore del presente decreto, mantengono
          la loro validita' ai fini della procedura di riconoscimento
          prevista all'art. 13.
             2. Fatto salvo quanto stabilito agli articoli 5 e 6,  le
          autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  del regio decreto 20
          dicembre 1928, n. 3298, e della legge 30  aprile  1962,  n.
          283, cessano di avere efficacia il 31 dicembre 1995, a meno
          che   venga   presentata  entro  tale  termine  domanda  di
          riconoscimento CE ai sensi dell'articolo 13.  Limitatamente
          ai  macelli  pubblici  le autorizzazioni di cui al presente
          comma cessano di avere efficacia il 30 giugno 1997.
             3. Il Ministro della sanita' con proprio  decreto  attua
          le  eventuali  disposizioni  comunitarie  che  modificano i
          limiti stabiliti all'art. 5, comma 1, e all'art.  6,  comma
          1.
             4.  Fino  al  31  dicembre  1994  le  quantita'  massime
          indicate all'art.   5, comma 1, sono  elevate  a  1000  UGB
          all'anno e a 20 UGB alla settimana.
             5.  Fino  al  31  dicembre  1994  la  quantita'  massima
          indicata nell'art. 6, comma 1, e' elevata  a  5  tonnellate
          per settimana.
             6.  Nel  regolamento  emanato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  1  marzo  1992,  n.  231,  le  citazioni
          dell'allegato  I  si  intendono  riferite all'allegato I al
          presente decreto e le parole, "capitolo V", "capitolo  VI",
          "capitolo VII", "capitolo VIII" "capitolo IX", "capitolo X,
          punto  57" "capitolo XI", "capitolo XIII", e "capitolo XIV"
          sono  sostituite,   rispettivamente,   con   le   seguenti:
          "capitolo  VI",  "capitolo VII", "capitolo VIII", "capitolo
          IX", "capitolo X", "capitolo XI, punto 58" "capitolo  XII",
          "capitolo XIV" e "capitolo XV".
             7.  Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano
          di avere efficacia le disposizioni con esso incompatibili e
          in particolare:
               a) gli articoli da 4 a 6, da 8 a 12, da 14 a 16, da 18
          a 28, 33, 34, 37 e  da  39  a  49,  del  regio  decreto  20
          dicembre 1928, n. 3298;
               b) l'art. 7 della legge 29 novembre 1971, n. 1073;
               c)  gli articoli da 1 a 11 del regolamento emanato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1991,
          n. 312.
             8.  L'obbligo  di  riconoscimento  di idoneita' ai sensi
          dell'art. 13  e  l'obbligo  di  conformarsi  alle  esigenze
          strutturali  previste  all'allegato  I,  capitolo I, non si
          applicano ai depositi frigoriferi di capacita' limitata nei
          quali le carni fresche ed altri prodotti  alimentari  siano
          immagazzinati  esclusivamente  imballati; il Ministro della
          sanita', con proprio decreto, definisce, in conformita'  ad
          eventuali  disposizioni comunitarie, i depositi frigoriferi
          di capacita' limitata.
             9. Il Ministero della  sanita'  puo'  concedere,  previo
          parere  motivato della regione o provincia autonoma, ad uno
          stabilimento che benefici della deroga di cui all'art. 14 e
          che possa dimostrare  che  ha  iniziato  a  conformarsi  ai
          requisiti  fissati  dal presente decreto, ma che non potra'
          rispettare, per motivi che  non  gli  sono  imputabili,  il
          termine  previsto, un periodo supplementare non superiore a
          12 mesi.
             10. Qualora uno stabilimento autorizzato ai sensi  degli
          articoli 5 o 6 si trovi in corso di sistemazione secondo un
          piano di ristrutturazioneapprovato dal servizio veterinario
          della  unita'  sanitaria  locale  allo scopo di accedere al
          riconoscimento di cui all'art. 13, la regione  o  provincia
          autonoma  determina  le  quantita' commercializzate da tale
          stabilimento in funzione dello  stato  di  avanzamento  dei
          lavori".
             -  Il  testo  del  comma  1,  dell'art.  8 del D.Lgs. 30
          dicembre  1992,  n.   531   (Attuazione   della   direttiva
          91/493/CEE  che  stabilisce  le norme sanitarie applicabili
          alla produzione e commercializzazione  dei  prodotti  della
          pesca,   tenuto   conto  delle  modifiche  apportate  dalla
          direttiva  92/48/CEE  che  stabilisce  le  norme  igieniche
          minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo
          di talune navi), e' il seguente: "1. Gli stabilimenti, navi
          officina,   impianti   collettivi   per   aste   e  mercati
          all'ingrosso  che  abbiano  presentato  regolare domanda al
          Ministero  della  sanita'  in  conformita'  alla  circolare
          ministeriale   n.  23  del  14  maggio  1992  (in  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana n. 118  del  22  maggio
          1992)  e  la  cui  istanza sia stata accolta possono, per i
          requisiti  in  materia  di  attrezzatura  e  di   strutture
          previsti  ai  capitoli  da  I  a  IV  e  nel rispetto delle
          limitazioni poste al capitolo IX dell'allegato, beneficiare
          del   termine   supplementare   di   adeguamento   indicato
          nell'istanza di deroga che non puo' superare il 31 dicembre
          1995.      Detti   stabilimenti,   navi  officina,  mercati
          all'ingrosso ed impianti collettivi  per  le  aste  possono
          commercializzare  i  loro  prodotti  solo  nell'ambito  del
          territorio  nazionale.  A  tal  fine   nel   documento   di
          accompagnamento  o  sulle  etichette  dei  prodotti da loro
          commercializzati deve  essere  fatto  espresso  riferimento
          all'attestazione di concessione di deroga".