IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29  e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego  a  norma  dell'articolo  2
della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994,
n. 144, e successive modificazioni ed  integrazioni,  recante  "Norme
per   l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia  per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Viste le direttive del 5 settembre  1994  e  del  1  febbraio  1995
impartite  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche  amministrazioni  (ARAN),
previa   intesa  con  le  amministrazioni  regionali  espressa  dalla
conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  il personale dipendente dalle regioni e
dagli  enti   regionali,   e   dopo   avere   acquisito   il   parere
dell'Associazione  nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione
delle province d'Italia (UPI);
  Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria  per  il
1995), ed in particolare l'articolo 2, comma 9, con il quale e' stata
determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire
3.800  miliardi,  rispettivamente  per gli anni 1995, 1996 e 1997, la
spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei
"Ministeri",  delle  "Aziende  ed  amministrazioni  dello  Stato   ad
Ordinamento  autonomo" - con esclusione del personale della soppressa
amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  -   della
"Scuola" e delle "Universita'";
  Vista  la  lettera prot. n. 6288 del 1 ottobre 1997 (pervenuta il 2
ottobre 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51,
comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio  1993,  n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini
dell'"autorizzazione  alla  sottoscrizione",  il  testo del Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  dell'autonoma  separata  area   di
contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente
dalle  Amministrazioni  ricomprese  nel  comparto  di  contrattazione
"Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad  ordinamento  autonomo"  -
relativo  al  periodo  dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli
aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995,  per  gli
aspetti economici - concordato in data 26 settembre 1997 tra l'ARAN e
le  Confederazioni  sindacali  CGIL,  CISL,  UIL, CIDA, RdB/CUB, UGL,
USPPI e UNIONQUADRI e le Organizzazioni sindacali CISL/Aziende/Dirig,
CIDA/FNDFP/Aziende e CIDA/FDC/SINDIRCREDITO.
  Vista la successiva lettera prot. 6336 del 2 ottobre 1997,  con  la
quale  l'ARAN  ha  fatto  presente  che l'"accordo sui servizi minimi
essenziali - inserito nel testo del CCNL in oggetto - non deve essere
considerato   ai   fini   dell'emanazione   del   provvedimento    di
autorizzazione  alla  sottoscrizione  del medesimo CCNL, in quanto la
commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146/1990  non
ha ancora espresso il prescritto giudizio di idoneita' al riguardo";
  Visto  il  "Testo  concordato"  in precedenza indicato, il quale e'
stato  inviato  unitamente  ad  una  relazione   tecnico-finanziaria,
corredata,  ai  sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3,
del  decreto  legislativo  n.  29/1993,   da   appositi   "Prospetti"
contenenti  "l'individuazione  del  personale  interessato, dei costi
unitari e degli oneri riflessi del  trattamento  economico  previsto,
nonche'   la  quantificazione  complessiva  della  spesa  diretta  ed
indiretta,  ivi   compresa   quella   rimessa   alla   contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
  Visto  in  particolare,  l'articolo  1, comma 1, del predetto testo
concordato, il quale prevede che "il presente contratto  concerne  il
periodo  1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997, per la parte normativa ed
il  periodo  1  gennaio  1994  -  31  dicembre  1995,  per  la  parte
economica";
  Visto  l'articolo  51,  comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, - come modificato dal decreto  legislativo  10  novembre
1993,  n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il
quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla  sottoscrizione,
"il  Governo,  nei  quindici giorni successivi, si pronuncia in senso
positivo  o  negativo,  tenendo  conto  fra  l'altro  degli   effetti
applicativi  dei  contratti  collettivi  anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale e della  conformita'  alle  direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Considerato  che  nella  citata  direttiva  del 5 settembre 1994 e'
stato precisato che "per il  1994  non  possono  essere  riconosciuti
ulteriori   benefici   economici,   oltre   l'indennita'  di  vacanza
contrattuale attribuita, per  nove  mensilita',  a  decorrere  dal  1
aprile  1994,  con  il provvedimento del presidente del Consiglio dei
Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
143  del  21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il
decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che  nella  citata  direttiva
del  1  febbraio  1995  e' stata definita, nell'ambito degli indicati
stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992  "la  distribuzione  delle
risorse  tra  i  singoli  contratti  collettivi riguardanti i diversi
comparti di contrattazione  collettiva  del  pubblico  impiego  e  le
autonome  separate  aree  di  contrattazione  per  il  personale  con
qualifica dirigenziale e per  la  dirigenza  medica  e  veterinaria",
indicando,  in  particolare,  in  lire  0,97 miliardi ed in lire 1,70
miliardi gli specifici importi  destinati,  rispettivamente  per  gli
anni  1995  e  1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale  con  qualifica  dirigenziale  dipendente  dalle
amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione "Aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo";
  Considerato  che  il  predetto  testo  concordato  non  risulta  in
contrasto con le predette direttive del 5  settembre  1994  e  del  1
febbraio 1995, impartite all'ARAN;
  Considerato  che  la  spesa  complessiva  diretta  ed indiretta del
rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i  limiti  delle
disponibilita'  finanziarie  determinate  dalla  legge finanziaria n.
725/1994 e dalla direttiva del 1 febbraio  1995,  razionalizzando  in
tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle
indicazioni  contenute  nei  documenti di politica economica definiti
dal Governo ed approvati dal Parlamento;
  Considerato che il predetto testo  concordato  e'  coerente  con  i
principi  e  gli  obiettivi  di razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e di revisione della  disciplina  del
rapporto  di  lavoro  dei  pubblici  dipendenti contenuti nel decreto
legislativo   n.   29/1993,   valorizzando   la   fruizione   e    la
responsabilita' del personale con qualifica dirigenziale;
  Tenuto  conto,  che il testo concordato in questione realizza, come
indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del
trattamento  economico   accessorio,   finalizzato,   attraverso   la
destinazione   di   buona   parte  delle  complessive  disponibilita'
finanziarie, a valorizzare  e  premiare  la  professionalita'  ed  il
maggiore  impegno  dei dirigenti allo scopo di migliorare la qualita'
del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di
produttivita'  da  erogare  sulla  base  di  criteri  selettivi   ben
individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati;
  Tenuto conto, inoltre, che, come indicato nelle predette direttive,
il   citato   testo   concordato,   nel   rendere   piu'   flessibile
l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia  organizzativa
delle   amministrazioni  pubbliche,  contribuisce  con  una  maggiore
responsabilizzazione  dei  dirigenti,  ad  accrescere  l'efficacia  e
l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo
di   migliorare   le   relazioni  con  l'utenza  con  la  contestuale
diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione  del  14  ottobre  1997,  concernente l'"Autorizzazione alla
sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e  le  confederazioni
ed  organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative sul piano
nazionale in precedenza indicato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  31
maggio  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen.  Franco
Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla  "attuazione...    del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed   integrazioni..."   e  ad  "esercitare....  ogni  altra  funzione
attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei
Ministri, relative a tutte le materie che riguardano...  1)  Funzione
pubblica";
A nome del Governo
                              Autorizza
ai  sensi  dell'articolo  51,  comma  1,  del  decreto  legislativo 3
febbraio 1993, n. 29  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del  testo  del  Contratto
collettivo   nazionale  di  lavoro  dell'autonoma  separata  area  di
contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente
dalle  amministrazioni  ricomprese  nel  comparto  di  contrattazione
"Aziende  ed  amministrazioni  dello Stato ad ordinamento autonomo" -
relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre  1997  per  gli
aspetti  normativi  e dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli
aspetti economici - concordato in data 26 settembre 1997 tra l'ARAN e
le Confederazioni sindacali CGIL,  CISL,  UIL,  CIDA,  RdB/CUB,  UGL,
USPPI e UNIONQUADRI e le Organizzazioni sindacali CISL/Aziende/Dirig,
CIDA/FNDFP/Aziende  e  CIDA/FDC/SINDIRCREDITO,  con la condizione che
nel testo da sottoscrivere si provveda ad  espungere  l'"Accordo  sui
servizi  minimi essenziali" perche' privo del prescritto "giudizio di
idoneita'" espresso dalla commissione di  garanzia  per  l'attuazione
della legge n. 146/1990.
  Ai  sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni,  la  presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 14 ottobre 1997
                          p. Il presidente del Consiglio dei Ministri
                              Il Ministro per la funzione pubblica
                                            Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 7