IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'articolo 2, comma 9, con il quale e' stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei "Ministeri", delle "Aziende ed amministrazioni dello Stato ad Ordinamento autonomo" - con esclusione del personale della soppressa amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni - della "Scuola" e delle "Universita'"; Vista la lettera prot. n. 6288 del 1 ottobre 1997 (pervenuta il 2 ottobre 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle Amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione "Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" - relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici - concordato in data 26 settembre 1997 tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, RdB/CUB, UGL, USPPI e UNIONQUADRI e le Organizzazioni sindacali CISL/Aziende/Dirig, CIDA/FNDFP/Aziende e CIDA/FDC/SINDIRCREDITO. Vista la successiva lettera prot. 6336 del 2 ottobre 1997, con la quale l'ARAN ha fatto presente che l'"accordo sui servizi minimi essenziali - inserito nel testo del CCNL in oggetto - non deve essere considerato ai fini dell'emanazione del provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del medesimo CCNL, in quanto la commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146/1990 non ha ancora espresso il prescritto giudizio di idoneita' al riguardo"; Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi "Prospetti" contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visto in particolare, l'articolo 1, comma 1, del predetto testo concordato, il quale prevede che "il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1997, per la parte normativa ed il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1995, per la parte economica"; Visto l'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che nella citata direttiva del 5 settembre 1994 e' stato precisato che "per il 1994 non possono essere riconosciuti ulteriori benefici economici, oltre l'indennita' di vacanza contrattuale attribuita, per nove mensilita', a decorrere dal 1 aprile 1994, con il provvedimento del presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994) e prorogato fino al 31 dicembre 1994 con il decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469" e che nella citata direttiva del 1 febbraio 1995 e' stata definita, nell'ambito degli indicati stanziamenti di cui alla legge n. 725/1992 "la distribuzione delle risorse tra i singoli contratti collettivi riguardanti i diversi comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome separate aree di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e per la dirigenza medica e veterinaria", indicando, in particolare, in lire 0,97 miliardi ed in lire 1,70 miliardi gli specifici importi destinati, rispettivamente per gli anni 1995 e 1996, al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione "Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo"; Considerato che il predetto testo concordato non risulta in contrasto con le predette direttive del 5 settembre 1994 e del 1 febbraio 1995, impartite all'ARAN; Considerato che la spesa complessiva diretta ed indiretta del rinnovo contrattuale in questione e' contenuta entro i limiti delle disponibilita' finanziarie determinate dalla legge finanziaria n. 725/1994 e dalla direttiva del 1 febbraio 1995, razionalizzando in tal modo il costo del lavoro nel settore pubblico, nel rispetto delle indicazioni contenute nei documenti di politica economica definiti dal Governo ed approvati dal Parlamento; Considerato che il predetto testo concordato e' coerente con i principi e gli obiettivi di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e di revisione della disciplina del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti contenuti nel decreto legislativo n. 29/1993, valorizzando la fruizione e la responsabilita' del personale con qualifica dirigenziale; Tenuto conto, che il testo concordato in questione realizza, come indicato nelle citate direttive, un nuovo sistema nell'erogazione del trattamento economico accessorio, finalizzato, attraverso la destinazione di buona parte delle complessive disponibilita' finanziarie, a valorizzare e premiare la professionalita' ed il maggiore impegno dei dirigenti allo scopo di migliorare la qualita' del lavoro e dei servizi, collegando tali trattamenti ad obiettivi di produttivita' da erogare sulla base di criteri selettivi ben individuati e dopo aver verificato la realizzazione dei risultati; Tenuto conto, inoltre, che, come indicato nelle predette direttive, il citato testo concordato, nel rendere piu' flessibile l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni pubbliche, contribuisce con una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti, ad accrescere l'efficacia e l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, realizzando l'obiettivo di migliorare le relazioni con l'utenza con la contestuale diminuzione dei costi complessivi dei servizi pubblici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 ottobre 1997, concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni..." e ad "esercitare.... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano... 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo Autorizza ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione "Aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo" - relativo al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici - concordato in data 26 settembre 1997 tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, RdB/CUB, UGL, USPPI e UNIONQUADRI e le Organizzazioni sindacali CISL/Aziende/Dirig, CIDA/FNDFP/Aziende e CIDA/FDC/SINDIRCREDITO, con la condizione che nel testo da sottoscrivere si provveda ad espungere l'"Accordo sui servizi minimi essenziali" perche' privo del prescritto "giudizio di idoneita'" espresso dalla commissione di garanzia per l'attuazione della legge n. 146/1990. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 14 ottobre 1997 p. Il presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1997 Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 7