Art. 5. Rapporti 1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, l'"Ente" agira' in nome e per conto proprio, atteso che, in virtu' della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attivita' da compiere per la realizzazione delle opere. 2. L'"Ente" e' pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita' connesse, e non potra' quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario. 3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 10 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma. 4. Al commissario e' riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui l'"Ente" incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative ed alle regole di buona amministrazione. 5. Lo stesso potere di revoca, il commissario esercitera' ove l'"Ente", per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto. 6. Nel caso di revoca si fara' luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attivita' eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite all'"Ente" le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento l'"Ente" medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture stesse, alle indennita' espropriative e accessori, alle restanti attivita' e in misura proporzionale alle spese generali, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue. 7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti dell'"Ente" che determinassero la revoca dell'atto di affidamento. 8. Il commissario, in caso di revoca dell'affidamento, a tutela dell'interesse generale si riserva, infine, la facolta' di sostituire, nei contratti conclusi per la realizzazione dell'oggetto dell'affidamento all'"Ente" altro ente o amministrazione. 9. In conseguenza l'"Ente" si impegna ad inserire nei contratti che andra' a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro "Ente" o "amministrazione" nei contratti stessi. 10. Ricevuti gli atti dei collaudi finali e la conseguente dichiarazione dell'"Ente" di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonche' i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il commissario, provvedera' alla omologazione degli atti di contabilita' finale e collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.