Art. 5.
                               Rapporti
  1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza,
l'"Ente" agira'  in nome e per  conto proprio, atteso che,  in virtu'
della  presente ordinanza  medesima, spetta  ad esso  ogni potere  in
relazione a tutta l'attivita' da  compiere per la realizzazione delle
opere.
  2. L'"Ente" e' pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi
subiscano in dipendenza dell'esecuzione  dei lavori e delle attivita'
connesse, e non  potra' quindi pretendere di  rivalersi nei confronti
del commissario.
  3. Il presente  atto di affidamento ha  efficacia sino all'adozione
dell'atto commissariale  di chiusura  del rapporto di  affidamento di
cui al successivo comma 10 del  presente articolo, salvo revoca per i
motivi di cui al successivo comma.
  4. Al commissario e' riservato  il potere di revocare l'affidamento
nel caso in cui l'"Ente" incorra in violazioni o negligenze, tanto in
ordine alle  condizioni della  presente ordinanza  quanto a  norme di
legge o regolamenti, a disposizioni  amministrative ed alle regole di
buona amministrazione.
  5.  Lo stesso  potere  di revoca,  il  commissario esercitera'  ove
l'"Ente",  per imperizia  o altro  suo comportamento,  comprometta la
tempestiva  esecuzione   e  la  buona  riuscita   dell'intervento  in
relazione alle  esigenze di  superamento dello stato  emergenziale in
atto.
  6.  Nel  caso  di  revoca   si  fara'  luogo,  in  contraddittorio,
all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attivita'
eseguite e  utilizzabili e resteranno attribuite  all'"Ente" le somme
legittimamente  erogate, o  al  cui pagamento  l'"Ente" medesimo  sia
legittimamente  tenuto, con  riguardo ai  lavori e  forniture stesse,
alle indennita' espropriative e  accessori, alle restanti attivita' e
in misura  proporzionale alle  spese generali, salvo  il risarcimento
danni di cui al comma che segue.
  7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento
dei  danni che  dovessero derivargli  da quegli  stessi comportamenti
dell'"Ente" che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.
  8. Il  commissario, in  caso di  revoca dell'affidamento,  a tutela
dell'interesse   generale  si   riserva,  infine,   la  facolta'   di
sostituire, nei contratti conclusi  per la realizzazione dell'oggetto
dell'affidamento all'"Ente" altro ente o amministrazione.
  9. In conseguenza l'"Ente" si impegna ad inserire nei contratti che
andra'  a  stipulare con  i  terzi  esplicita clausola  che  consenta
l'eventuale  subentro   di  altro  "Ente"  o   "amministrazione"  nei
contratti stessi.
  10.  Ricevuti  gli  atti  dei  collaudi  finali  e  la  conseguente
dichiarazione  dell'"Ente"  di   compiuto  espletamento  dell'oggetto
dell'affidamento, nonche'  i provvedimenti degli organi  di controllo
preposti  e  concluse  le procedure  espropriative,  il  commissario,
provvedera'  alla omologazione  degli atti  di contabilita'  finale e
collaudo delle opere ed alla chiusura del rapporto di affidamento.