ART. 12.
                 (Stato di previsione del Ministero
                della difesa e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1998,  in  conformita'
dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2.  Il  numero  massimo  dei  graduati di leva aiuto specialisti in
servizio nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e  nell'Aeronautica
militare, e' fissato, per l'anno finanziario, 1998, come segue:
     a) Esercito n. 37.500;
     b) Marina n. 13.400;
     c) Aeronautica n. 16.750.
  3.   Il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  di  complemento
dell'Esercito, della  Marina  e  dell'Aeronautica,  da  mantenere  in
servizio  a norma dell'articolo 15 della legge 19 aggio 1986, n. 224,
e' stabilito, per l'anno finanzio 1998, come segue:
     a) Esercito n. 135;
     b) Marina n. 160;
     c) Aeronautica n. 287.
  4. Il numero massimo degli ufficiali di  complemento  da  ammettere
alla  ferma  di  cui  al  primo comma dell'articolo 37 della legge 20
settembre 1980, n. 574, e' stabilito, per  l'anno  finanziario  1998,
come segue:
     a) Esercito (compresi i carabinieri) n. 600;
     b) Marina n. 125;
     c) Aeronautica n. 180.
  5.   La   forza   organica   dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Esercito in ferma volontaria a  norma  dell'articolo  9,  ultimo
comma,  della  legge  10  giugno 1964, n. 447, e' fissata, per l'anno
finanziario 1998, in n. 1.750 unita'.
  6. La forza  organica  dei  sottocapi  e  comuni  del  Corpo  degli
equipaggi   militari   marittimi   in   ferma   volontaria   a  norma
dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge  10  giugno  1964,  n.
447, e' fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 500 unita'.
  7.   La   forza   organica   dei  graduati  e  militari  di  truppa
dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447,  e'  fissata,  per  l'anno
finanziario 1998, in n. 687 unita'.
  8.  Il  contingente  degli arruolamenti volontari, come carabiniere
ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi
e' fissato, per l'anno finanziario 1998,  a  norma  dell'articolo  4,
comma  1,  lettera b) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
in n. 12.500 unita'.
  9. Il numero massimo dei  militari  volontari  in  ferma  biennale,
triennale  o  quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge
24 dicembre 1986, n. 958, e' fissato, per  l'anno  finanziario  1998,
come segue:
     a) Esercito n. 23.000;
     b) Marina n. 5.509;
     c) Aeronautica n. 2.250.
  10.  Alle  spese di cui alle unita' previsionali di base "Accordi e
organismi internazionali" (interventi) - specificamente afferenti  le
infrastrutture  multinazionali  NATO  -  di  pertinenza del centro di
responsabilita' "Bilancio e affari finanziari", e  "Ammodernamento  e
rinnovamento"   (funzionamento),   dello   stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1998, le
disposizioni  contenute  nel  secondo  comma   dell'articolo   36   e
nell'articolo  61-bis  del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilita' generale dello Stato.
  11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute
a carico delle unita'  previsionali  di  base  "Accordi  e  organismi
internazionali"    (interventi)   di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita'  "Bilancio  e  affari  finanziari"  dello  stato   di
previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO
di   esecuzione  delle  gare  internazionali  emanate  dal  Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita  la  trasparenza  delle
procedure  di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai
sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono
applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della  legge  18  agosto
1978,   n.   497,  integrate  dalla  disposizione  dell'ultimo  comma
dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.
  12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato  di  previsione  del
Ministero  della  difesa sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, i prelevamenti dal fondo  a
disposizione  di  cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato
con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed  all'articolo  7  della
legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unita' previsionale di
base  "Funzionamento"  di  pertinenza  del  centro di responsabilita'
"Bilancio e affari finanziari" e  nell'unita'  previsionale  di  base
"Spese  generali  di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri".
  13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che
ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e  di  generi
di  conforto  da  attribuire  ai  militari  in speciali condizioni di
servizio, sono stabilite a norma del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  settembre  1950, n. 807, in conformita' delle tabelle
annesse allo stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  per
l'anno  finanziario 1998 (elenco n. 3). A modifica di quanto disposto
dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n.  958,  il
controvalore  della  razione  viveri  viene  corrisposto al personale
militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle
giornate di viaggio di andata e ritorno nelle  licenze  di  qualsiasi
tipo.
 
          Note all'art. 12:
            -  Per  il  testo  dell'art.  15  della  citata  legge n.
          224/1986, si veda in nota all'art. 10.
            - Il testo dell'art. 37 della legge n. 574/1980 (si  veda
          in nota all'art. 10) e' il seguente:
            "Art.  37.  -  Gli ufficiali e gli aspiranti ufficiali di
          complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
          possono chiedere, dopo almeno tre mesi  di  servizio  dalla
          nomina  ad  ufficiale  o ad aspirante, di vincolarsi ad una
          ferma  volontaria  di  due  anni  decorrente   dal   giorno
          successivo  a  quello  del compimento del servizio di prima
          nomina.
            L'ammissione alla ferma e' effettuata per concorso, sulla
          base  dei servizi prestati dopo la nomina ad ufficiale o ad
          aspirante, e degli altri titoli e requisiti  stabiliti  con
          decreto  del  Ministro  della  difesa.  La  valutazione dei
          concorrenti e' effettuata da apposita commissione che  pro-
          cede  alla  formazione della relativa graduatoria di merito
          degli idonei sulla base dei complessi di  elementi  di  cui
          all'art.  26  della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc-
          cessive modificazioni.
            La commissione e' istituita, per ciascuna  forza  armata,
          con  decreto del Ministro della difesa ed e' composta da un
          presidente,  ufficiale  generale  o  colonnello   e   gradi
          corrispondenti,  e da quattro membri ufficiali superiori in
          servizio permanente, di cui il meno anziano svolge anche le
          funzioni di segretario.
            Gli ufficiali ammessi  alle  ferme  di  cui  al  presente
          articolo possono chiedere di esserne prosciolti dopo almeno
          un  anno  di  servizio in ferma. Il Ministro ha facolta' di
          ritardare  l'accoglimento  della  domanda  per  motivi   di
          servizio.
            L'ufficiale  che  sia divenuto permanentemente inabile al
          servizio incondizionato o che  non  abbia  riacquistato  la
          idoneita'  allo  scadere  del  periodo  massimo  di licenza
          eventualmente spettantegli  e'  prosciolto  dalla  ferma  e
          collocato   nella  riserva  di  complemento  o  in  congedo
          assoluto a seconda dell'idoneita'.
            Gli ufficiali ammessi alla  ferma  biennale,  di  cui  al
          presente   articolo,  sono  valutati  per  l'avanzamento  a
          tenente dopo due anni complessivi di permanenza  nei  gradi
          di  aspirante e sottotenente o corrispondente e, se idonei,
          promossi con decorrenza dal ventottesimo mese  di  servizio
          prestato da aspirante e ufficiale, compreso quello di prima
          nomina.
            Il  numero  massimo  degli  ufficiali  di  complemento da
          ammettere annualmente alla ferma di cui al primo  comma  e'
          fissato per ciascuna Forza armata con la legge di bilancio.
          Tale numero non puo' comunque essere inferiore a:
             a) Esercito: 600;
             b) Marina: 105:
             c) Aeronautica: 180.
            Per  l'ultimo  quadrimestre  dell'anno  1980  le  entita'
          sopraindicate sono ridotte ad un terzo".
            - Il testo  dell'ultimo  comma  dell'art.  9  della  gia'
          citata  legge n. 447/1964 (si veda in nota all'art. 10), e'
          il seguente: "La forza organica dei sergenti e dei graduati
          e militari di truppa in ferma volontaria e in  rafferma  e'
          determinata annualmente con la legge di bilancio".
            -  Per  il  testo  del terzo capoverso dell'art. 18 della
          gia' citata legge n. 447/1964 si veda in nota all'art. 10.
            - Il testo dell'ultimo  comma  dell'art.  27  della  piu'
          volte  citata  legge n. 447/1964, e' il seguente: "La forza
          organica dei sergenti e quella dei graduati e  militari  di
          truppa in ferma volontaria e rafferma e' determinata con la
          legge di bilancio".
            -  Il  testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del
          D.Lgs.   12 maggio 1995, n.  198  (Attuazione  dell'art.  3
          della  legge  6  marzo 1992, n. 216, in materia di riordino
          dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato  ed
          avanzamento  del  personale  non  direttivo e non dirigente
          dell'Arma dei carabinieri) e' il seguente:
            "Art.  4  (Reclutamento  dei  carabinieri).  -  1.   Sono
          consentiti:
             a) (omissis);
             b)  arruolamenti  volontari  come carabinieri ausiliari,
          per la sola ferma di leva, dei  giovani  appartenenti  alla
          classe  che  viene  chiamata  alle  armi,  nei limiti delle
          vacanze  esistenti  nei  quadri  organici   e   dei   posti
          disponibili  nel  contingente  determinato  annualmente con
          legge di bilancio".
            - Per il testo degli articoli 5 e 35  della  gia'  citata
          legge n.  958/1986 si veda in nota all'art. 10.
            -  Per  il  testo del secondo comma dell'art. 36 del R.D.
          numero 2440/1923, si veda in nota all'art. 3.
            - Per il testo dell'art. 61-bis del R.D. n. 2440/1923, n.
          2440, si veda in nota all'art. 10.
            - La legge 13 settembre 1982, n. 646, reca: "Disposizioni
          in  materia  di  misure   di   prevenzione   di   carattere
          patrimoniale  ed  integrazione alle leggi 27 dicembre 1956,
          n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57, e 31 maggio 1965, n. 575.
          Istituzione di una commissione  parlamentare  sul  fenomeno
          della mafia".
            -  Il  testo  dell'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n.
          497 (Autorizzazione di spesa per la costruzione di  alloggi
          di  servizio  per  il personale militare e disciplina delle
          relative concessioni), e' il seguente:
            "Art. 23. - Per la costruzione degli alloggi di  servizio
          e per l'acquisto o la permuta di fabbricati gia' costruiti,
          si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  2, terzo comma,
          della legge 22 marzo 1975,  n.  57,  previo  parere  di  un
          comitato composto:
             dal  Ministro  della  difesa, o da un Sottosegretario di
          Stato da lui delegato, che lo presiede;
             da un magistrato del Consiglio di Stato e da  uno  della
          Corte dei conti;
             dal  presidente  del  Consiglio  superiore  delle  forze
          armate,  o  da  un  suo  ufficiale  generale  e  ammiraglio
          delegato;
             da  un  rappresentante  tecnico del Ministero dei lavori
          pubblici;
             da un rappresentante rispettivamente dei Ministeri delle
          finanze e del tesoro;
             dai capi di stato maggiore di ciascuna Forza armata o da
          un loro ufficiale generale o ammiraglio delegato;
             dal  segretario  generale  della  Difesa  o  da  un  suo
          ufficiale generale o ammiraglio delegato;
             dal direttore generale del genio militare.
            Le  funzioni di segretario del comitato sono svolte da un
          ufficiale superiore della direzione  generale  dei  lavori,
          del  demanio  e  dei  materiali  del  genio,  designato dal
          Ministro della difesa e coadiuvato da tre dipendenti  dello
          stesso Ministero.
            I  membri  del  comitato  sono  nominati  con decreto del
          Ministro della difesa su designazione  dell'amministrazione
          o della magistratura di appartenenza.
            I  verbali  del  comitato  sono  consegnati  in  copia al
          Parlamento.   Il comitato  riceve  in  copia  dagli  uffici
          competenti  gli atti relativi alle modificazioni subite dai
          contratti autorizzati. Annualmente il comitato compila  una
          relazione,  da trasmettere al Parlamento in occasione della
          approvazione del bilancio di previsione dello Stato, con la
          quale descrive la natura e la entita' di dette  variazioni,
          con   particolare   riferimento  a  quelle  di  prezzo,  di
          progetto, di qualita' e di misura dei beni  e  dei  servizi
          comunque   oggetto  di  transazione  per  le  finalita'  di
          attuazione de piano".
            - Il testo dell'ultimo comma dell'art. 3 della  legge  16
          giugno  1977,  n.  372 (Ammodernamento degli armamenti, dei
          materiali, delle apparecchiature e di mezzi dell'Esercito),
          e' il seguente: "Copia  del  verbale  di  ogni  seduta  del
          comitato  e'  trasmessa  per conoscenza dal Ministro per la
          difesa alle commissioni competenti del Parlamento prima che
          i singoli progetti  o  contratti  siano  resi  esecutivi  o
          stipulati".
            -  Per  il  testo  degli articoli 20 e 44 del testo unico
          approvato con R.D. 2 febbraio 1928, n. 263, si veda in nota
          all'art. 10.
            - Il testo dell'art. 7 della legge 22 dicembre  1932,  n.
          1958  (Norme  per l'amministrazione e la contabilita' degli
          enti aeronautici), e' il seguente:
            "Art. 7. - Nello stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  dell'aeronautica e' istituito un capitolo con un
          fondo  a  disposizione   per   sopperire   alle   eventuali
          deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo,
          indicati in apposita tabella da approvarsi con la legge del
          bilancio.
            I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente
          iscrizione  nei  capitoli  suddetti, sono fatti con decreto
          del Ministro per le finanze da registrarsi alla  Corte  dei
          conti".
            -   Il   D.P.R.   11   settembre   1950,  n.  807,  reca:
          "Soppressione  della  razione  di  viveri  individuale  del
          persole   militare   e  di  quello  appartenente  ai  corpi
          militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento
          di vitto delle mense obbligatorie di servizio".
            - Il testo del comma 3 dell'art.  33  della  gia'  citata
          legge  n.    958/1986  e'  il seguente: "3. Il controvalore
          della razione viveri e' corrisposto al  personale  militare
          indicato  nel comma 1 quando e' in licenza con diritto alla
          paga, nonche' durante i  giorni  di  viaggio  di  andata  e
          ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo".
            - Il testo del comma 1 dell'art. 33 della citata legge n.
          958/1986,  e'  il  seguente:  "1. Ai graduati e militari di
          truppa dell'Esercito, della Marina  e  dell'Aeronautica  in
          servizio  di  leva,  trattenuti  o  richiamati  o  in ferma
          prolungata,  nonche'  agli  allievi  di  cui  alla  tabella
          allegata  alla  presente legge, la paga e' dovuta durante i
          periodi di ricovero in luoghi di cura, durante  la  licenza
          ordinaria,  le  licenze  brevi,  le  licenze straordinarie,
          quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la
          licenza   premio   e   le   licenze   per    determinazione
          ministeriale, nonche' durante i giorni di viaggio di andata
          e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo".