ART. 13. (Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1998, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13). 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale. 3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1998, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima. 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le disponibilita' in conto residui del fondo iscritto, per le finalita' della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Economia montana e forestale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita' "Risorse forestali, montane e idriche" dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.
Note all'art. 13: - Il D.Lgs. 4 giugno 1997 dispone il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale. - La legge 31 gennaio 1994, n. 97 reca: "Nuove disposizioni per le zone montane".