ART. 13.
              (Stato di previsione del Ministero per le
             politiche agricole e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1998,  in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
variazioni  di  bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa,
occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143,  concernente  il  conferimento  alle  regioni   delle   funzioni
amministrative   in   materia   di   agricoltura   e   pesca,   e  la
riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
  3.  Per  l'attuazione  della  legge  10  febbraio  1992,  n.   165,
concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n.
41,  recante  il  piano  per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima,  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  e'  autorizzato  ad apportare, con propri
decreti, negli stati di previsione  dei  Ministeri  interessati,  per
l'anno  finanziario  1998, le variazioni compensative di bilancio, in
termini di competenza e di cassa occorrenti  per  la  modifica  della
ripartizione  dei  fondi  tra i vari settori di intervento, di cui al
suddetto piano nazionale della pesca marittima.
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  ripartire  con  propri decreti, tra le
Amministrazioni interessate, le disponibilita' in conto  residui  del
fondo  iscritto, per le finalita' della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base  "Economia  montana  e
forestale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Risorse  forestali, montane e idriche" dello stato di previsione del
Ministero per le politiche agricole.
 
          Note all'art. 13:
            - Il D.Lgs. 4 giugno 1997 dispone  il  conferimento  alle
          regioni   delle   funzioni  amministrative  in  materia  di
          agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione
          centrale.
            -  La  legge  31  gennaio  1994,  n.  97   reca:   "Nuove
          disposizioni per le zone montane".