ART. 14.
                 (Stato di previsione del Ministero
                    dell'industria, del commercio
             e dell'artigianato e disposizioni relative)
  1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle spese del
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  per
l'anno   finanziario  1998,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 14).
  2. Gli importi  dei  versamenti  effettuati  con  imputazione  alla
unita'  previsionale di base "Rimborso di anticipazioni e riscossione
di   crediti"   di   pertinenza   del   centro   di   responsabilita'
"Coordinamento   degli   incentivi   alle  imprese"  dello  stato  di
previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini  di
competenza  e  di  cassa,  con  decreti  del Ministro del tesoro, del
bilancio e della  programmazione  economica,  nello  specifico  fondo
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Fondo per l'innovazione
tecnologica"    (investimenti)    di   pertinenza   del   centro   di
responsabilita' "Coordinamento degli incentivi  alle  imprese"  dello
stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in connessione al rimborso  dei  mutui  concessi  a
carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.
  3.  Per  l'attuazione  dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n.
46, il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  su  proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello  Stato  ed  allo
stato  di  previsione  del  Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per l'anno 1998.
  4. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e'  autorizzato  a  provvedere,  con  propri decreti, alla
riassegnazione   nello   stato   di    previsione    del    Ministero
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  per  l'anno
finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata in relazione  alle
spese  da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n.
166.
  5. Il Ministro del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica,  su  proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,
alla   riassegnazione   nello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   per   l'anno
finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato  in  relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991, n. 421, nonche' all'articolo 9, comma 5, della legge 9  gennaio
1991, n. 10.
  6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di
cui  all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante
interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle  aree  di  crisi
siderurgica,  convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per essere riassegnate, con
decreti  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione  in  favore
della  Societa'  di  promozione industriale (SPI) ai sensi del citato
articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
 
          Note all'art. 14:
            - Il testo dell'art. 8 della legge 5 marzo  1990,  n.  46
          (Norme per la sicurezza degli impianti), e' il seguente:
            "Art.   8  (Finanziamento  dell'attivita'  di  normazione
          tecnica). -  1.  Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
          contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita'  di
          ricerca  di  cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge
          30 giugno 1982,  n.  390,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla   legge   12   agosto  1982,  n.  597,  e'  destinato
          all'attivita' di normazione  tecnica,  di  cui  all'art.  7
          della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
            2.  La  somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello
          stato   di   previsione   della   spesa    del    Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          1990  e  a  carico  delle  proiezioni  del   corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti".
            -  La legge 17 febbraio 1992, n. 166 reca: "Istituzione e
          funzionamento del ruolo nazionale dei  periti  assicurativi
          per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore
          ed  ai  natanti  soggetti  alla  disciplina  della legge 24
          dicembre 1969, n. 990, derivanti  dalla  circolazione,  dal
          furto e dall'incendio degli stessi".
            -  Il  testo  del  comma  3  dell'art.  2  della legge 28
          dicembre 1991, n. 421  (Rifinanziamento  di  interventi  in
          campo  economico)  e' il seguente:   "3. Le somme impegnate
          per la concessione dei contributi alle societa'  consortili
          che  realizzano mercati agroalimentari all'ingrosso, di cui
          alla  legge  28  febbraio  1986,  n.   41,   e   successive
          modificazioni,  e  non  liquidate,  sono riassegnate per le
          stesse finalita' allo stato di previsione della  spesa  del
          Ministero      dell'industria,      del     commercio     e
          dell'artigianato".
            - Il testo del comma 5 dell'art. 9 della legge 9  gennaio
          1991,  n.  10  (Norme per l'attuazione del Piano energetico
          nazionale in materia  di  uso  razionale  dell'energia,  di
          risparmio  energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili
          di energia) e' il seguente:  "5.  I  fondi  assegnati  alle
          singole  regioni  e  alle  province autonome di Trento e di
          Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante  appositi
          atti  di concessione dei contributi entro centoventi giorni
          dalla ripartizione dei fondi.  I fondi residui, per i quali
          le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
          non  hanno  fornito la documentazione relativa agli atti di
          impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati
          dal    Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato  con  proprio  provvedimento ad iniziative
          inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di  Bolzano  sulla  base  delle percentuali di ripartizione
          gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4".
            - Il testo dell'art. 1 del D.-L. 9 ottobre 1993,  n.  410
          (Interventi  urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree
          di crisi siderurgica), convertito dalla legge  10  dicembre
          1993, n. 513, e' il seguente:
            "Art.  1.  -  1.  La  Societa'  di promozione industriale
          (SPI), previa autorizzazione del Ministero  dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, puo' utilizzare i fondi
          destinati alle iniziative rientranti nei programmi  di  cui
          all'art.  5,  commi 1 e 2, del decreto-legge 1 aprile 1989,
          n. 120,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  15
          maggio  1989,  n. 181, e successive integrazioni, nonche' i
          fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n.  408,  e  dal
          decreto-legge  28  dicembre  1989,  n. 415, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1990,  n.  38,  ed
          assegnati  alla  SPI  ai  sensi  della  delibera CIPI del 3
          agosto  1993,  per  erogare   direttamente   contributi   e
          finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud indi-
          cate  dal  citato  decreto-legge  1  aprile  1989,  n. 120,
          nonche' per  assumere  partecipazioni  di  minoranza  nelle
          iniziative  di  promozione  industriale in tutte le aree di
          intervento, ferma restando la destinazione  dei  fondi  per
          area  gia'  definita in sede CIPI. A tal fine nei programmi
          operativi della SPI, da sottoporre  per  l'approvazione  al
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          devono   essere   indicati,  per  ciascuna  iniziativa,  la
          tipologia ed il livello degli interventi proposti, in  ogni
          caso  entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'art.
          6 del richiamato  decreto-legge  1  aprile  1989,  n.  120,
          nonche'  l'entita'  degli  oneri di istruttoria e controllo
          complessivi  da  riconoscere  alla  SPI.  Per  le  medesime
          finalita',  la  SPI puo' utilizzare anche ulteriori risorse
          che si renderanno disponibili per lo  scopo,  ivi  comprese
          quelle     eventualmente    derivanti    da    revoche    o
          riprogrammazione di interventi di cui alla  legge  1  marzo
          1986, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni".